Rapporti di lavoro

Fondo di solidarietà, criteri per il monitoraggio relativo agli anni 2018 e seguenti

di Paola Sanna

Con messaggio Inps n. 4622 dell'11 dicembre 2018, l'Istituto ha fornito i criteri per il monitoraggio riferito agli anni 2018 e seguenti delle domande di assegno straordinario di sostegno al reddito.
Come si ricorderà, l'articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016, ha previsto la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro in caso di nuovi accessi all'assegno straordinario erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015. In particolare, la norma disciplina i nuovi accessi avvenuti del triennio 2017/2019 entro il limite massimo di 25.000 lavoratori.
I settori che ad oggi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per poter beneficiare degli stanziamenti introdotti dalla legge 232/2016 sono quelli che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà del credito ordinario, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Monitoraggio delle domande di assegno straordinario
L'Inps ha adottato, per quanto riguarda il monitoraggio delle domande di assegno straordinario, il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro, adeguato con il criterio della data di presentazione della domanda.
Per la decorrenza del cofinanziamento a carico della Gias è stato quindi utilizzato il criterio di cassa, in base al quale la decorrenza fino a massimo 24 mesi, con esclusione della tredicesima, coincide con la decorrenza dell'assegno straordinario.

Esito del monitoraggio
È stato rilevato che per l'anno 2018, le risorse finanziarie stanziate per il cofinanziamento in oggetto coprono le decorrenze di assegno straordinario da gennaio ad aprile 2018. Per le decorrenze da maggio a dicembre 2018 il finanziamento è perciò a totale carico delle aziende esodanti.

Criterio del biennio mobile
Per dare continuità e per ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie ancora disponibili, i settori di credito ordinario e di credito cooperativo hanno proposto di utilizzare il criterio del biennio mobile in luogo del criterio di cassa nel caso in cui le risorse finanziarie stanziate annualmente risultino esaurite secondo il criterio di cassa.
Ciò consente di assegnare il cofinanziamento a prescindere dalla decorrenza dell'assegno straordinario in modo che, se alla decorrenza del medesimo risultino esaurite le risorse finanziarie dell'anno in corso, il cofinanziamento viene comunque riconosciuto appena saranno disponibili le risorse negli anni successivi.
Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha chiesto, invece, la conferma del criterio di cassa per le società destinatarie del Fondo di solidarietà di settore.

Il monitoraggio futuro
Per le annualità 2018 e seguenti l'Inps provvede ad effettuare il monitoraggio delle risorse disponibili, utilizzando quindi il biennio mobile per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo e il criterio di cassa per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

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