Infortunato attendibile anche se già risarcito
In materia di infortuni sul lavoro, la persona offesa può essere ritenuta attendibile in quanto non portatrice di interessi personali anche se non si è costituita parte civile in quanto già interamente risarcita. E' questo un valido motivo in base al quale la Corte di cassazione, con la sentenza 57935/2018, ha respinto il ricorso dell'amministratore di una società confermando, pertanto, la sentenza di condanna di primo e secondo grado.
Il fatto, ricostruito nelle fasi di merito, si riferisce all'infortunio subito da una lavoratrice che, operando in bar con la mansione di cameriera, mentre si trovava dietro il bancone è scivolata sulla pedana bagnata e nel cadere ha battuto il polso sinistro sul piano d'acciaio dove si trovava un bicchiere rotto che le ha procurato gravi lesioni al nervo e all'arteria ulnari, riportando una invalidità permanente.
A fronte della tesi del ricorrente, secondo cui la credibilità della persona offesa avrebbe imposto maggior rigore argomentativo trattandosi di parte portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'imputato, la Suprema corte non ha condiviso la tesi difensiva dell'imputato e si è richiamata al principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, seppure nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile possa essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.
Tuttavia, nel caso specifico è avvenuto che la Corte di appello ha riscontrato l'attendibilità della persona offesa, ancorché quest'ultima non si fosse costituita parte civile in quanto già risarcita dall'assicurazione. L'infondatezza del ricorso è stata rilevata anche dalla sussistenza della conformità del principio secondo il quale l'inosservanza da parte del lavoratore di precise norme antinfortunistiche, ovvero la sua condotta contraria a precise direttive organizzative ricevute, non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora l'infortunio risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal medesimo da quest'ultimo.
Del resto, il fatto che il datore di lavoro ricorrente avesse omesso di sistemare la pavimentazione con presìdi antisdrucciolevoli è già di per sé motivazione idonea a fondare un giudizio di responsabilità per non avere previsto il rischio, né adottato le misure di prevenzione previste dall'articolo 63 e allegato IV del Dlgs 81/2008 esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.