Limite contingentamento contratti a chiamata
Il limite numerico previsto, con specifiche eccezioni, per quanto riguarda la possibilità di instaurare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica – stante la diversità dei due istituti – ai contratti di lavoro intermittente o a chiamata. Per quanto concerne questi ultimi, l’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015 dispone che: a) il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; b) in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro; c) il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.