L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento cessazione ramo azienda

di Di Liberto Marco

La domanda

Una ditta individuale esercente duplice attività di parrucchiera svolta direttamente dalla titolare e di estetista svolta esclusivamente da lavoratrice dipendente, intende cessare definitivamente l'attività del ramo di azienda estetista, in quanto improduttiva, è possibile licenziare l'unica dipendente addetta a tale ramo di azienda ? La dipendente da licenziare dal 15 Ottobre è assente ingiustificata per mancanza di Green Pass ? In buona sostanza prevale la causa della cessazione di attività sul divieto di licenziamento per manca di Green Pass ?

Per rispondere al quesito in esame occorre preliminarmente soffermarsi sulla possibilità di risolvere il rapporto di lavoro di una lavoratrice dipendente da una ditta individuale a seguito della soppressione del ramo d'azienda al quale tale lavoratrice appartiene. A tale riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 15.7.1966, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. In linea generale, tale istituto risulta applicabile anche nel caso in cui il datore di lavoro intenda procedere al licenziamento di un lavoratore a seguito della soppressione di tale posizione lavorativa, in conseguenza della cessazione definitiva delle attività del ramo aziendale al quale il dipendente è addetto, e sempre che non risultino ulteriori posizioni lavorative scoperte ove poter ricollocare tale lavoratore. Nel caso di specie, poiché il datore di lavoro è una ditta individuale composta unicamente dal titolare e dall'unica dipendente addetta al ramo aziendale le cui attività andranno definitivamente a cessare, sotto il profilo giuridico sussistono i presupposti affinché il titolare di tale ditta individuale possa procedere al licenziamento della suddetta lavoratrice per giustificato motivo oggettivo. Tuttavia, risulta necessario esaminare anche gli ulteriori profili di seguito indicati in merito al momento del licenziamento ed all'assenza ingiustificata della lavoratrice dovuta alla mancanza del Green Pass. In merito al primo profilo, si rammenta che ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m., i datori di lavoro che occupano meno di cinque dipendenti possono beneficiare dell'integrazione salariale della cassa integrazione guadagni in deroga, e che, ai sensi del DL 41/2021 (cd. “Decreto Sostegni”) convertito dalla L. 21.5.2021 n. 69, per tali datori di lavoro vige il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino alla data del 31/10/2021, in ragione dello stato di emergenza sanitaria ancora in atto. In considerazione di quanto precede, nel caso in esame il datore di lavoro non potrebbe procedere al licenziamento della lavoratrice sopra indicata sino al 31/10/2021. Per quanto invece attiene all'assenza ingiustificata della lavoratrice dovuta al fatto che la stessa non è in possesso della Certificazione Verde Covid-19, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 9-septies del D.L. n. 87/2021, introdotto dall'art. 3 del D.L. 127/2021, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 - o che ne risultino privi - al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai sensi della norma succitata, il lavoratore sprovvisto di Green Pass all'atto dell'accesso al luogo di lavoro risulterà assente ingiustificato e non potrà essere licenziato per motivi disciplinari connessi unicamente a tale circostanza, ma la norma in esame non preclude al datore di lavoro di risolvere il rapporto lavorativo per ragioni diverse e non connesse ai profili suindicati, come nel caso in cui si proceda alla soppressione della posizione lavorativa ed al conseguente licenziamento del lavoratore. In questo contesto, risulterà in ogni caso necessario che il datore di lavoro dimostri concretamente che le attività svolte nel ramo d'azienda di cui trattasi sono effettivamente cessate, provando in tal modo che i motivi sottesi al licenziamento della lavoratrice sono sussistenti. In ragione di quanto esposto, si ritiene che nel caso in esame la ditta individuale possa procedere al licenziamento della lavoratrice per giustificato motivo oggettivo connesso alla cessazione delle attività svolte nel ramo aziendale a cui era addetta, e che tale licenziamento possa essere irrogato a far data dal 1.11.2021, anche ove tale lavoratrice risulti ancora assente ingiustificata dal lavoro poiché sprovvista di valido Green Pass.

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