Contenzioso

Decadenza decennale per il riscatto della laurea

di M.Pri.

La domanda di riscatto del corso di laurea a fini previdenziali è soggetta al termine di decadenza decennale. Lo ha ricordato la Corte di cassazione con la sentenza 20924/2018 depositata ieri.

Un lavoratore ha chiesto all'Inps la quantificazione dell'onere a suo carico per il riscatto del corso di laurea, però non ha poi dato seguito alla risposta fornita dall'istituto di previdenza e non ha pagato quanto necessario. A distanza di 26 anni dalla richiesta, però, ha presentato ricorso in sede giurisdizionale per vedersi riconosciuto il diritto a riscattare gli anni di studi in base al calcolo effettuato a suo tempo dall'Inps.

Il tribunale di Roma ha respinto la pretesa del lavoratore, ritenendo trascorso il termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 47 del Dpr 639/1970. Per la Corte d'appello della capitale, invece, il termine decadenziale è inapplicabile alla domanda di riscatto, perché vale solo per le prestazioni previdenziali.

La Cassazione richiama la decisione 15521/2008 con cui si è chiarito che «la domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché è ad essa applicabile il termine di decadenza di cui all'articolo 47 del Dpr 639 del 1970, la cui maturazione non esclude peraltro che il riscatto possa essere chiesto successivamente, con riferimento tuttavia ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda».

Dunque, trascorsi dieci anni l'interessato non può più pretendere di riscattare gli anni del corso di laurea secondo i calcoli effettuati a suo tempo dall'Inps. Può tuttavia presentare una nuova domanda e il calcolo dell'onere da sostenere sarà basato sulla retribuzione percepita a tale nuova data.

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