L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Part time e limite imponibile IVS esonero 0,80%

di Josef Tschoell

La domanda

L'esonero previsto dal comma 121 della L. 234/2021 pone come limite imponibile IVS 2.692€ mese. Come viene considerato tale limite nel caso di un lavoratore part time con due rapporti di lavoro attivi: spetta con riferimento al singolo rapporto di lavoro oppure deve essere considerato l'insieme dei due redditi? Esempio: Lavoratore in forza con rapporto P.T. presso due aziende, nelle quali: - Azienda A: percepisce un reddito ai fini previdenziali di 1.500€; - Azienda B: percepisce un reddito ai fini previdenziali di 1.400€; si applica lo 0,80% in entrambi i rapporti di lavoro, oppure non spetta in quanto complessivamente si sfora il limite reddituale stabilito dalla norma?

Finora su questo particolare aspetto l'Inps non si è ancora espresso e sarebbe auspicabile che faccia un'ulteriore chiarimento. Nemmeno la norma è proprio chiara su questa particolarità. Nella circ. n. 43/2022, l'Inps afferma che la misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Pare, dunque, che ai fini dell'esonero gli importi degli imponibili previdenziali siano da sommare e, qualora l'importo complessivo sia superiore alla soglia dei 2.692,00 Euro, la riduzione non spetti. Ciò sarebbe anche in linea con la finalità della norma che intende agevolare i rapporti entro la soglia di reddito stabilita.

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