Contrattazione

Regione Veneto: operativi i Rlst per il settore dell’edilizia

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di Mario Gallo

Con la nota dell'11 ottobre 2018, prot. n. 1033, Ance Veneto, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Veneto, hanno comunicato che sono operativi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst) per le imprese del settore delle costruzioni iscritte alle Casse Edili industriali, nel territorio della Regione Veneto.
Si tratta, invero, di un altro importante passo in avanti sulla strada dell'attuazione a livello locale di uno dei pezzi fondamentali della riforma in materia di salute e sicurezza sul lavoro varata con il Dlgs n. 81/2008, ossia l'universalità della presenza della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls) all'interno, quindi, di tutte le aziende comprese quelle di micro e piccole dimensioni che, com'è noto, costituiscono buona parte del tessuto produttivo italiano, specie del settore dell'edilizia.

Designazione degli Rlst regionali - Sulla base di quanto prevede l'Accordo Quadro Regionale, siglato dalle predette Parti Sociali nel 2016, nella Nota viene premesso che gli Rlst regionali sono stati istituiti con gli obiettivi di contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cantieri del Veneto e di diffondere la cultura della prevenzione antinfortunistica tra le imprese ed i lavoratori.
Si osservi che tale istituzione discende direttamente da quanto prevede l'articolo 48 del Dlgs n.81/2008, in base al quale «Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Tali rappresentanti, quindi, svolgeranno i loro compiti presso le imprese edili fino a 15 dipendenti ove non sia stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (Rlsa) e, inoltre, nelle aziende con più di 15 dipendenti dove non sia eletto all'interno della Rappresentanza Sindacale Unitaria (Rsu) un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (Rlsa).

Il quadro delle competenze - Nello stesso provvedimento in commento, inoltre, sono resi noti i nominativi dei nuovi Rlst regionali, con competenza ripartita per le diverse province del Veneto, che interverranno, quindi, presso quelle imprese nelle quali non risulta eletto o designato il Rlsa.
Appare il caso di ricordare anche che, secondo quanto prevede l'art. 18, c.1, lett. aa), del Dlgs n.81/2008, sul datore di lavoro (e il dirigente) grava l'obbligo di comunicare telematicamente all'Inail «...in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati" (si osservi che l'omessa comunicazione all'Inail è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 56,45 a 341,42 euro; art. 55, c. 5, lett. l, Dlgs n.81/2008).
Inoltre, come precisato nella nota gli Rlst saranno muniti di appropriata tessera di riconoscimento ed equipaggiati con Dpi per l'accesso ai cantieri, per l'esercizio delle attribuzioni ad essi riconosciute dall'art. 50 del Dlgs n.81/2008, e in stretto raccordo con le Scuole Edili – Comitati paritetici territoriali provinciali (Cpt).
Di conseguenza, a mero titolo esemplificativo, tali rappresentanti hanno il diritto di accedere nei cantieri, ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi (es. il Dvr), le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; lo stesso art. 50, inoltre, prevede che i Rlst ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (Asl; Itl) e partecipano alla riunione periodica di prevenzione di cui all'art. 35 dello stesso decreto.
Nella Nota dell'11 ottobre 2018 molto opportunamente viene richiamato anche l'art. 87 del Ccnl per l'industria edile, in base al quale il Rlst è tenuto a segnalare preventivamente al datore di lavoro e al competente Cpt la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso.
Si osservi, infine, che lo stesso articolo stabilisce che delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione deve essere redatto un resoconto – dove sono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst – di cui una copia deve essere contestualmente consegnata all'impresa.

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