Per le Pmi del settore tessile «decolla» l’elemento di garanzia retributiva
Il 31 luglio 2017, tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Moda, Cna Federmoda, Casartigiani, Claai, e le orgnizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stato siglato un verbale di accordo che integra il Ccnl rinnovato il 25 luglio 2014 per i lavoratori addetti alla piccola e media industria del settore tessile - abbigliamento - moda - calzature - pelli e cuoio - occhiali - giocattoli - penne, spazzole e pennelli con riguardo all’elemento di garanzia retributiva. L'intesa del 2014, infatti, rinviava a un futuro accordo attuativo la definizione del predetto istituto economico per le sole imprese che nel frattempo non avessero sottoscritto un contratto collettivo aziendale.
Pertanto l'elemento di garanzia retributiva (Egr) compete alle sole aziende industriali che occupano fino a 249 dipendenti, che applicano il predetto Ccnl e che non hanno un contratto collettivo aziendale. L'importo convenuto è pari a 220 euro lordi da erogare con le seguenti modalità: 110,00 euro lordi con la mensilità di ottobre 2017; 110,00 euro lordi con la mensilità di febbraio 2018.
L’Egr compete ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'intesa che siano dipendenti di aziende prive di contrattazione aziendale o che non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in forza dell'applicazione del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo va riproporzionato nei casi di lavoratori part-time e in apprendistato, secondo le regole e le proporzioni stabilite dagli specifici articoli del Ccnl.
Nell'intesa è previsto che l'Egr è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta o differita, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Pertanto deve intendersi escluso dalla base di calcolo del Tfr.