Previdenza

Tre opzioni per l’accesso alla Cigs in caso di cessazione

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Cessione dell’attività, piano di reindustrializzazione o misure di politiche attive del lavoro: sono le tre alternative condizioni a cui è subordinato l’accesso alla rinata Cigs in occasione della cessazione dell'attività.

Lo ha tempestivamente spiegato il ministero del Lavoro con la circolare n. 15/18 di ieri, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto Genova (Dl 109/18), che all’articolo 44 ha previsto la reintroduzione della Cigs per cessazione totale o parziale dell’attività (si legga anche il Sole 24 Ore di ieri).

Pertanto, dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020 le imprese che hanno cessato in tutto o in parte la propria attività (senza aver ancora completato le procedure di licenziamento) e quelle che siano in procinto di cessarla, potranno accedere alla Cigs per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi e in deroga alle regole in materia di durata della prestazione previste dagli articoli 4 e 22 del Dlgs n. 148/2015.

L’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale è subordinato alla sussistenza di una delle tre condizioni previste dallo stesso articolo 44 del Dl 109/18, illustrate nella circolare ministeriale.

Secondo la prima condizione devono sussistere delle concrete prospettive di cessione dell’azienda, con il conseguente piano di riassorbimento del personale. In pratica, nello specifico accordo sindacale stipulato dinnanzi al ministero del Lavoro, al quale potrà prender parte anche il Mise e/o la Regione, dovrà essere previsto un piano di cessione dell’attività, con trasferimento del personale ex articolo 2112 del Codice civile, e quindi un piano per il riassorbimento del personale sospeso.

In alternativa, la Cigs per cessazione sarà autorizzata in presenza di un piano di reindustrializzazione, che potrà essere presentato dalla medesima azienda richiedente, dall’eventuale impresa terza cessionaria o dallo stesso ministero dello Sviluppo economico.

L’ulteriore condizione che dà diritto di accesso a questa specifica ipotesi di Cigs è il coinvolgimento dei lavoratori in esubero in specifici percorsi di politica attiva del lavoro, presentati dalla Regione/i in cui abbia sede l’impresa cessata.

L’accesso all’ammortizzatore è subordinato alla stipula di un accordo con le organizzazioni sindacali dinnanzi al ministero del Lavoro.

In quella sede deve essere discusso, documentato e poi formalizzato il piano di sospensione/riduzione dei lavoratori collegato alla cessazione dell’attività e, contestualmente, quello di riassorbimento degli stessi lavoratori unitamente alle altre misure di gestione delle eccedenze.

Può partecipare all’accordo anche il ministero dello Sviluppo economico, il quale, con funzione di garante assicura il costante monitoraggio del buon esito dell’operazione societaria di cessione (e può altresì dichiarare di essere in possesso di proposte di terzi di acquisizione dell’azienda cessata) e l’effettiva realizzabilità del piano di industrializzazione.

Anche la Regione può essere coinvolta in sede di stipula per illustrare le misure di politica attiva destinate ai lavoratori in esubero.

L’accordo deve altresì contenere l’indicazione del relativo onere finanziario, in quanto la sottoscrizione dello stesso è subordinata alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

A seguito della stipula, l’impresa, come sempre, dovrà presentare apposita richiesta al Lavoro attraverso la procedura telematica Cigsonline.

La circolare n. 15/18 del ministero del Lavoro

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