Licenziamento del lavoratore assunto con esonero triennale
Le assunzioni effettuate in base a quanto previsto dalla legge 190/2014 commi 118 e seguenti per le quali i datori di lavoro hanno usufruito dell’esonero contributivo triennale non implicano assolutamente che il rapporto di lavoro debba essere mantenuto per un periodo equivalente alla durata dell’esonero e pertanto, nel caso prospettato dal lettore, il licenziamento, entro tre anni, del rapporto di lavoro con diritto all’esonero non impegna il datore di lavoro alla restituzione delle agevolazioni godute. Stessa cosa vale anche per i datori di lavoro che hanno usufruito dello sgravio contributivo nuove assunzioni per 24 mesi ai sensi della Legge 208/2015.