Un’impresa ha avviato una procedura di mobilità per 17 dipendenti la cui consultazione sindacale si è conclusa con la riduzione a 4 licenziamenti e l'applicazione del contratto di solidarietà per altri 13. L’impresa deve ora procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente cui non è applicato il contratto di solidarietà in quanto non rientrava tra quelli oggetto della procedura di mobilità. E’ possibile procedere al licenziamento?
Sotto un profilo generale si deve osservare che, per la sua natura, l’accordo sindacale preordinato alla solidarietà difensiva impone, nel corso della sua vigenza, il divieto per il datore di lavoro di operare riduzioni di personale. Eventuali licenziamenti, oltre che annullabili per difetto di giustificato motivo, potrebbero consentire il ricorso alla procedura di cui all’art. 28, legge n. 300/70, in materia di comportamento antisindacale, in quanto la stipulazione dell’accordo – violato da parte...