Agevolazioni

Alla cassa la decontribuzione per chi coinvolge i lavoratori

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di Nevio Bianchi e Barbara Massara

A partire da novembre 2018, i datori di lavoro potranno fruire della nuova decontribuzione sui premi di risultato, riservata a coloro che hanno introdotto forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori. Lo comunica l'Inps con la circolare 104/2018 contenente le indicazioni e le istruzioni operative per recuperare l'agevolazione all'interno del flusso uniemens.

La nuova decontribuzione, introdotta dal Dl 50/2017, a decorrere dal 24 aprile 2017, all'interno della disciplina del premio di risultato detassabile (articolo 1, comma 189, della legge 208/2015) riserva lo sconto del 20% dell'aliquota Ivs ai datori di lavoro che decidono di adottare schemi organizzativi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori. La riduzione del 20% in favore del datore privato, nonché quella integrale della contribuzione a carico del dipendente, si applica su una quota del premio detassabile non superiore a 800 euro.

I presupposti soggettivi e oggettivi sono gli stessi previsti per la detassazione dei premi di risultato (limite di reddito, deposito del contratto presso la Dtl prima dell'erogazione), sebbene, precisa l'Inps, la decontribuzione è applicabile anche in caso di premio per il quale il lavoratore ha rinunciato al regime fiscale agevolato del 10 per cento.

La decontribuzione riguarda gli accordi collettivi che sono stati sottoscritti dal 24 aprile 2017, o che da quella data sono stati modificati o integrati per inserire forme di coinvolgimento paritetico dei dipendenti. Tale concetto è stato disciplinato dapprima dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 25 marzo 2016 e successivamente illustrato dalle circolari dell'agenzia delle Entrate 28/2016 e 5/2018, in cui sono stati esemplificati schemi organizzativi all'interno dei quali i lavoratori sono attivamente coinvolti nei processi organizzativi (es. in materia di orario di lavoro) o in quelli di innovazione.

In merito al calcolo, l'Inps precisa che la riduzione del 20% riguarda solo il contributo Ivs, mentre rimane escluso dallo sgravio sia il contributo aggiuntivo dell'1%, che quello di solidarietà degli artisti e professionisti, quelli versati ai fondi di solidarietà, nonché i contributi minori.

L'Inps rammenta che la decontribuzione è cumulabile con contestuali agevolazioni contributive. Questo vuol dire che la riduzione dei venti punti sarà applicata sulla aliquota piena, al lordo di eventuali altre agevolazioni spettanti. In caso di pluralità di rapporti di lavoro nell'anno, poiché al plafond di 800 euro concorrono i premi erogati da tutti i datori di lavoro, il lavoratore dovrà comunicare il premio già erogato e decontribuito in occasione dei precedenti rapporti di lavoro.

Infine la circolare fornisce le istruzione per esporre l'agevolazione dal flusso di competenza di 11.2018, mentre per i premi già erogati da maggio 2017 dovranno essere adottate le relative procedure di regolarizzazione. L'imponibile del premio decontribuito, pari a massimo 800 euro, e i contributi residui dovuti (compresi quelli minori) dovranno essere esposti nel nuovo elemento <PremioRisDec> contenuto in quello <datiparticolari>, nei corrispondenti campi ( mentre non dovranno più essere riportati nell'imponibile generale). Come sempre per i datori che compilano la sezione <ListaPosPA> e per quelli agricoli l'istituto fornisce istruzioni ad hoc.

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