In riferimento al numero di tirocinanti ospitabili presso un datore di lavoro con sede in Sardegna, nelle linee guida regionali, così come in quelle nazionali, vengono indicati i limiti numerici riferiti alle singole unità operative (u. o. da 1 a 5 dip. a t.i.: 1 tirocinante; u. o. da 6 a 20 dip. a t.i.: non più di 2 tirocinanti; u. o. da 21 o più dip. a t. i.: un numero di tirocinanti nella misura del 10%) . E’ pertanto possibile che un’azienda con 41 dipendenti a tempo indeterminato, distribuiti su 6 unità operative, possa ospitare un tirocinante in ogni sede? O il limite del 10% è da calcolarsi sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa e non per singola unità operativa?
Il punto 6 dell’accordo tra Stato e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25.05.2017 stabilisce i limiti numerici e la premialità. L’accordo, nel determinare il numero dei tirocini attivabili in proporzione alle dimensioni, fa riferimento ai lavoratori occupati presso le unità operative. L’accordo obbligava le Regioni o Province Autonome a recepire i contenuti entro 6 mesi. Per la Sardegna, finora, non risulta che la stessa abbia recepito le novità. Tuttavia, essendo la materia dei...