L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Distacco, obblighi di comunicazione

di Braghin Massimo

La domanda

Vorrei sapere se, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 136/2016, gli ulteriori adempimenti in capo alla società distaccante relativi alla conservazione della documentazione sino a due anni dalla cessazione del distacco debba riservarsi solo ai distacchi la cui decorrenza è successiva all’entrata in vigore del D.lgs. 136/2016, ovvero il 17/07/2016, oppure tale disposizione, a decorrere da tale data, debba applicarsi anche con riferimento ai distacchi all'epoca in corso.

L’art. 10 comma 3 del D, Lgs. 136/2016 prevede che durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il...