Agevolazioni

Il Mise chiarisce i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal programma operativo nazionale imprese e competitività

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di Domenico Repetto

Il Mise, con la circolare 16 aprile 2018, numero 178136, rende noti una serie di chiarimenti in ordine alle condizioni di utilizzo e ai criteri di valutazione delle domande di agevolazione per le quali è previsto il cofinanziamento con le risorse dell'asse III del PON IC di cui al punto 1.1, sulla base dei criteri di selezione delle operazioni del PON IC approvati dal comitato di sorveglianza del programma. I chiarimenti forniti non modificano il quadro delle regole stabilite nel decreto ministeriale 9 giugno 2015, che disciplina gli interventi finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali di cui alla legge 181/89.

Le agevolazioni, in base alla legge181/89, sono finalizzate alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del Dl 83 del 2012 e rappresentano uno degli strumenti attuativi prioritari per l'attuazione del programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2020” Fesr (di seguito solo PON IC).

In tale contesto, un decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 settembre 2016 ha previsto l'assegnazione di 80 milioni di euro, destinati alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (regioni meno sviluppate), nell'ambito dell'asse III - competitività Pmi.

La circolare spiega che è possibile cofinanziare programmi di investimento realizzati nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, esclusivamente da parte delle Pmi.
I programmi di investimento possono riguardare tutti i settori produttivi (con alcune limitazioni nei settori manifatturiero e della produzione dell'energia), nel rispetto delle attività ammesse dalla disciplina attuativa degli interventi agevolativi previsti dalla legge 181/89, incluso quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. In questo ultimo caso gli interventi devono essere inseriti in una logica di filiera sovraregionale, intesa come la capacità di un progetto - indipendentemente dalla specifica localizzazione in una sola delle regioni eleggibili all'intervento del programma e dallo specifico settore di attività economica di riferimento - di generare potenziali ritorni su una scala territoriale maggiore rispetto a quella strettamente locale.

Se l'intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l'applicazione dell'intervento, nonché prevedere la limitazione a specifici settori di attività economica.

Gli investimenti devono sempre prevedere un programma occupazionale, ivi inclusi quelli rivolti alla conservazione dell'occupazione esistente.

La circolare è allegata a un questionario (check list) di valutazione circa l'ammissibilità al cofinanziamento.

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