Adempimenti

Autonomia ampia sul contratto collettivo applicabile

di Silvano Imbriaci

Con l'inquadramento aziendale (articolo 49, della legge 88/1989), l'Inps (con effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali) procede a individuare la categoria e il settore di appartenenza di un'azienda (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito, attività varie).

Il procedimento è finalizzato non solo alla determinazione della corretta aliquota contributiva, ma anche alla tutela della posizione del lavoratore, sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale (vi sono prestazioni condizionate dalla classificazione assegnata). La procedura di classificazione avviene in via automatica, al momento della presentazione della domanda, sulla base della dichiarazione del datore di lavoro. In alcuni casi l'Inps effettua un supplemento di indagine, soprattutto laddove l'attività sia difficilmente associabile a uno dei settori o codici statistici previsti.

Il tema dell'inquadramento si incrocia inevitabilmente con quello della scelta del contratto collettivo applicabile, in quanto, nel sistema della contrattazione collettiva di diritto comune, l'autonomia negoziale consente una certa libertà di scelta del contratto applicabile, sia pure normalmente entro i limiti di compatibilità con il tipo di attività svolta e il requisito dimensionale.

I due aspetti (quello pubblicistico, relativo all'inquadramento e quello negoziale, relativo alla scelta contrattuale) devono essere tenuti concettualmente distinti (cosiddetto “doppio binario”), soprattutto in quelle vicende in cui vi sia il riconoscimento di una maggiore libertà di scelta contrattuale.

Solitamente l'applicazione del Ccnl costituisce un dato omogeneo rispetto all'inquadramento, ma occorre distinguere. Infatti, posto che ogni datore di lavoro può scegliere liberamente (indipendentemente dalla tipologia di attività svolta) a quale associazione di categoria iscriversi, una volta iscritto, deve obbligatoriamente applicare il contratto collettivo sottoscritto dall'associazione cui ha aderito. In tal caso il contratto collettivo si applica a tutti i dipendenti, a prescindere dalla mansione concretamente svolta dagli stessi.

Nel caso in cui non vi sia stata iscrizione ad alcuna associazione sindacale, e non risulti alcuna adesione implicita o esplicita, il datore di lavoro non è obbligato ad applicare un contratto collettivo specifico. Non opera infatti l'articolo 2070 del Codice civile, in base al quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

In questo caso il datore di lavoro potrebbe applicare un trattamento analogo a quello del contratto collettivo stipulato nell'ambito del settore merceologico di appartenenza (il che equivale ad adesione implicita al contratto), oppure rivolgersi ad altra contrattazione collettiva o perfino adottare una contrattazione originale.

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