Adempimenti

Pagamento entro il 16 dicembre dei contributi sospesi al settore sportivo

di Silvano Imbriaci

L’articolo 1, comma 923, lettera b, della legge 234/2021, come prorogato dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legge 17/2022, ha confermato, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, con successiva ulteriore proroga al 30 novembre 2022 (termine per il versamento: 16 dicembre). L'Inps ha fornito le indicazioni di dettaglio per l'applicazione della sospensione con la circolare 105/2022.

L'individuazione degli aventi diritto in concreto alla sospensione avviene attraverso due fasi. Nella prima è l'Inps che verifica quali siano i soggetti che, in astratto, possono avvalersi della sospensione, ossia rientranti nei concetti di federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Comunica poi i nominativi di tali soggetti al ministero dello Sport, il quale verificherà i requisiti previsti dal Dpcm 24 ottobre 2020 in punto di svolgimento di competizioni sportive. Secondo la normativa emergenziale, dal 26 ottobre 2020 è stato sospeso lo svolgimento di tali attività presso palestre, piscine, centri natatori, nonché lo svolgimento degli sport di contatto e sono stati chiusi agli sciatori amatoriali gli impianti nei comprensori sciistici. È stato consentito lo svolgimento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, delle sole competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Dal 4 dicembre 2020 tale possibilità è stata circoscritta ai soli eventi e competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale.

La sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali riguarda sia gli adempimenti informativi che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni in fase amministrativa. Per quanto riguarda il versamento della quota a carico, la sospensione include anche quest'obbligo a carico del datore, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Inps entro la data di ripresa dei versamenti, anche nell'ipotesi in cui sia stata già disposta la trattenuta.

Come opportunamente riportato anche dalla circolare 52/2020 dell'Inps, la sospensione del termine riguarda anche il decorso del termine di tre mesi decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione in base all'articolo 2, comma 1- bis, del decreto legge 463/1983, entro il quale il pagamento della quota a carico esclude la punibilità. La sospensione inoltre riguarda anche le quote di Tfr da versare al Fondo di tesoreria, nell'ottica di una completa equiparazione di tali versamenti agli adempimenti di tipo contributivo. Sono escluse dalla sospensione le rate in scadenza che sono riferite a rateizzazioni concesse nel caso di ripresa dei versamenti di contributi già oggetto di sospensione per cause emergenziali secondo gli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020 e degli altri provvedimenti di sospensione dei termini nel pagamento dei contributi previdenziali.

La ripresa dei versamenti sarà effettuata, in unica soluzione e senza il pagamento di interessi o di sanzioni per il ritardato pagamento, non oltre il 16 dicembre 2022. Entro la medesima data dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Da ultimo, la circolare fa presente che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in questione, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

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