Contrattazione

Sanzioni e stabilizzazione, che cosa rischiano i datori

di Alberto Bosco e Josef Tschöll

Da 833,33 euro al giorno fino alla trasformazione del rapporto più maxi sanzione per lavoro nero: il giro di vite sulle prestazioni occasionali è evidente anche sotto il profilo delle sanzioni.

Iniziando dai casi più semplici, la sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera (a prescindere dal numero di lavoratori), di fatto pari a 833,33 euro, “scatta” nei seguenti casi di ricorso al contratto di prestazione occasionale:
• utilizzatori con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
• imprese agricole, fatte salve le eccezioni previste;
• imprese dell’edilizia e settori affini, esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle miniere, cave e torbiere;
• nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Stessa sanzione anche se si viola l’obbligo di comunicazione anticipata (almeno un’ora prima) o i suoi contenuti: è il caso che si verifica, ad esempio, se la prestazione è stata svolta per più ore di quelle indicate all’interno della comunicazione preventiva.

Non solo: in caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso dalla Pubblica amministrazione, del limite di 2.500 euro tra le parti o di durata della prestazione (280 ore nell’anno civile), il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato (in agricoltura il limite è pari al rapporto tra 2.500 euro e la retribuzione oraria prevista dal Contratto collettivo nazionale di settore).

Infine, secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare 5/2017), in caso di mancato invio della comunicazione preventiva, la semplice registrazione del lavoratore sulla piattaforma Inps di per sé non basta a escludere che si tratti di rapporto sconosciuto alla Pubblica amministrazione, con conseguente possibilità, nel caso in cui ne sia accertata la natura subordinata, di contestare l’impiego di lavoratori “in nero”.

Di fatto, si applica solo la sanzione amministrativa se (ferma la registrazione sulla piattaforma Inps) la prestazione rispetta entrambi i requisiti:
• è possibile per il mancato superamento dei limiti economici e temporali;
• può considerarsi occasionale grazie a precedenti prestazioni regolarmente comunicate nello stesso mese, configurandosi così una semplice violazione dell’obbligo di comunicazione.

Invece, in assenza di anche uno solo dei requisiti citati in precedenza, si applicherà la maxi-sanzione per lavoro “nero” nel caso in cui sussista la subordinazione; analogo esito hanno la comunicazione effettuata durante l’ispezione o la sua revoca a fronte di una prestazione effettivamente resa.

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