L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità

di Paola Sanna

La domanda

na dipendente ha con contratto a termine per sostituzione della sig.ra X, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, dove è indicato che il rapporto si intenderà risolto al venir meno della ragione di carattere sostitutivo in relazione alla quale lo stesso è stato stipulato. La dipendente sostituita, al termine della maternità usubruirà delle ferie senza ripresa del lavoro neanche per un’ora. Chiedo se normativamente il contratto si intende concluso alla fine della maternità o se deve essere prorogato, risultando la dipendente ancora assente, seppur per ferie. Inoltre nel caso in cui l’azienda chiudesse il contratto al termine della maternità, e questo risultasse non possibile, la sostituta potrebbe ottenere la conversione in contratto a tempo indeterminato?

La formulazione del contratto individuale di lavoro utilizzata nel caso prospettato, prevede che la clausola risolutiva del contratto stesso coincida con "il venir meno della ragione di carattere sostitutivo in relazione alla quale lo stesso è stato stipulato". Tale indicazione si presta ad essere fraintesa con il fatto che il rapporto cessi al cessare della ragione sostitutiva, che è legata non solo all'assenza della dipendente, ma all'assenza della dipendente per evento maternità. Ciò detto, laddove l'azienda intenda invece prorogare il rapporto della sostituta anche per permettere il godimento di periodo feriale da parte della sostituita, sarà sufficiente predisporre un atto di proroga dove nell'evidenziare la conclusione della fruizione dei diritti connessi ad evento maternità, permanendo delle motivazioni di carattere organizzativo che avevano all'origine determinato l'assunzione a termine del lavoratore, le parti si accordano per prorogare tale contratto, seppur con motivazioni diverse da quelle che ne hanno originato la stipula iniziale, fino alla fine del godimento del periodo feriale, con indicazione quindi di una data certa. In caso di rapporto a termine non genuino, la sostituta potrebbe richiedere la conversione a tempo indeterminato dello stesso, impugnandone la cessazione entro il successivo termine di 120 giorni.

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