Previdenza

Naspi trasformabile in Dis-coll

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che - avendo perso involontariamente l’occupazione nel 2016 - hanno erroneamente inviato all’Inps una domanda di disoccupazione Naspi in luogo di quella relativa alla Dis-coll, possono ancora accedere alla prestazione trasmettendo una nuova e corretta istanza corredata dell’eventuale documentazione richiesta per beneficiare dell’indennità spettante. Lo ha reso noto l’istituto di previdenza con il messaggio 3342/2017 pubblicato ieri.

Va, tuttavia, evidenziato che la modifica non interviene d’ufficio ma soltanto dietro attivazione degli interessati e che l’accesso al sostegno è possibile nei limiti delle residue disponibilità finanziarie stanziate dalla legge di stabilità 2016. A tal fine, le nuove istanze saranno acquisite con la medesima data di trasmissione di quelle erroneamente inviate.

I ricorsi amministrativi, relativi a domande non correttamente trasmesse, saranno riesaminati in autotutela, a condizione che non sia intervenuta la decadenza del diritto alla prestazione.

L’apertura - che giunge d’intesa con il ministero del Lavoro - va nella medesima direzione del precedente indirizzo assunto lo scorso anno per le domande del 2015. Un anno fa, infatti, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 l’Inps – con il messaggio 2884/2016, affermò che, in caso di erronea presentazione delle domande, era comunque ammessa la trasformazione delle domande di Naspi in domande di Dis-coll e viceversa.

Secondo l’Inps, l’apertura in tal senso trova giustificazione nella disposizione contenuta nell’articolo 1367 del codice civile che sancisce il generale principio di conservazione dell’atto giuridico. In particolare, richiamando il concetto secondo cui, in caso di dubbio, ai negozi giuridici deve essere data una lettura interpretativa che consenta agli stessi di produrre qualche effetto; tale interpretazione deve prevalere su altre che, al contrario, determinerebbero la loro inefficacia.

Inoltre, affermò l’istituto l’anno passato, va privilegiato il principio di conversione dell’atto nullo (in base all’articolo 1424 del codice civile) in forza del quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza; criterio applicabile anche agli atti unilaterali.

Nello stesso messaggio, ma con riguardo agli eventi del 2016, l’Inps ammise già la possibilità di conversione delle sole domande di Dis-coll erroneamente presentate, in domande di indennità Naspi negando, di conseguenza la trasformazione delle domande di Naspi in domande di Dis-coll 2016.

Ora, con il supporto del ministero del Lavoro, l’istituto ripristina la situazione equiparando, così, il 2016 al 2015.

Il messaggio 3342/17 dell'Inps

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