Rapporti di lavoro

Agricoltura, dal 1° ottobre la denuncia di infortunio si fa online

di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° ottobre parte il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricolo: lo ricorda l'Inail nella circolare 37, diffusa nella giornata di ieri.

Saranno tenuti al nuovo adempimento tutti i datori di lavoro agricoli registrati negli archivi Inps (il quale riscuote, in convenzione con l'Inail, anche i contributi assicurativi del settore) ma l'obbligo di utilizzo esclusivo di tale canale decorrerà soltanto dal 9 ottobre. L'accesso avviene sul portale Inail con apposite credenziali, ovvero una delle modalità Spid, Pin Inps o Carta nazionale dei servizi (Cns).

È importante ricordare che sono riconosciuti dal sistema solo i datori già memorizzati nell'applicativo “Gestione DL agricolo”, che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura (aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti) ed è aggiornato con i dati forniti dall'Inps. Pertanto, se all'accesso il datore scopre di non essere censito, dovrà preliminarmente inserire i propri dati anagrafici nella applicazione online “Gestione DL Agricolo”.

La denuncia può essere inoltrata anche dagli intermediari autorizzati, ma in tal caso è obbligatorio allegare, in formato pdf, la delega conferita dal datore di lavoro per conto del quale la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere inoltrata (in mancanza non è possibile l'inoltro della intera comunicazione). Al momento non sono disponibili le funzionalità di inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio offline tramite file, né il servizio telematico di denuncia di malattia professionale (per tali adempimenti si utilizza ancora il canale della posta elettronica certificata).

Sempre all'interno del servizio di “Comunicazione di infortunio” online, i datori potranno visionare i certificati medici dei lavoratori attraverso i rispettivi codici fiscali, il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio. In proposito si ricorda che, dal marzo 2016, i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

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