Certificazione unica, domani l’invio
Scade domani il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche all’agenzia delle Entrate.
È possibile posticipare l’invio fino al 31 ottobre solo per le Cu che contengono redditi per i quali non è possibile fare ricorso alla dichiarazione precompilata (per esempio quelli di lavoro autonomo professionali, o di impresa come le provvigioni degli agenti/mediatori/procacciatori) ovvero redditi esenti al 100% (ad esempio per applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni).
La scadenza ordinaria del 7 marzo, prevista dall’articolo 4 del Dpr 322/1998, è molto stretta per i sostituti, che hanno avuto tempo fino al 28 febbraio per chiudere i conguagli fiscali del 2017, ma il termine del 7 marzo è fisso in quanto imposto dall’introduzione della dichiarazione precompilata.
Una volta trasmesso il flusso, ci sono poi 5 giorni, che scadono il 12 marzo, per modificare le Cu inviate senza incorrere in sanzioni, attraverso gli specifici flussi di annullamento e/o di sostituzione.
La consegna/invio ai percipienti, invece, deve avvenire entro il 3 aprile, in quanto il 31 cade di domenica e nei successivi due giorni ci sono le festività pasquali.
La struttura della Cu 2018 non ha subito radicali modifiche rispetto a quella dello scorso anno, ma i dati da quadrare sono sempre molti, oggetto di controllo incrociato con quelli delle dichiarazioni dei redditi, nonché con le comunicazioni effettuate da altri enti (per esempio i fondi pensione).
Particolare attenzione dovrà essere posta al fine di individuare percipienti che nel 2017 e/o 2018 abbiano avuto/spostato il domicilio fiscale in uno dei Comuni nati (nel 2016 o nel 2017) dalla fusione di due o più Comuni, e che abbiano altresì deliberato di mantenere le aliquote delle addizionali comunali differenziate, cioè quelle proprie dei Comuni di provenienza.
I comuni interessati sono quelli contenuti nei due elenchi allegati alle istruzioni del 730/2018, per i quali quindi i sostituti dovranno compilare nel frontespizio le specifiche caselle 23 o 27, indicando il codice del comune di provenienza di cui si applica la rispettiva aliquota di addizionale.
I sostituti che, nel corso del 2017 hanno versato contributi di previdenza complementare e/o contributi di assistenza sanitaria integrativa in sostituzione del premio detassabile, dovranno verificare che nelle rispettive caselle (punti 412 e 441) non confluiscano tali importi versati a seguito della scelta del dipendente di convertire parte o l’intero premio di risultato aziendale. Tali contributi,infatti, dovranno trovare esposizione esclusivamente nella sezione dedicata al premio detassato, e in particolare tra i benefit di cui al punto 573, dettagliati infine nei punti 574 e 575.
Sempre in materia di welfare, al sostituto è richiesto di indicare nella sezione rimborsi di beni e servizi non tassati secondo l’articolo 51 del Tuir, introdotto già dallo scorso anno, quelle somme che il datore di lavoro ha rimborsato a fronte degli specifici oneri sostenuti dal dipendente per spese di istruzione (asili nido, università e rette scolastiche) e per assistenza a familiari non autosufficienti (retribuzioni e contributi previdenziali obbligatori per i badanti).
La funzione di riportare solo questi dati e non anche altre misure di welfare è infatti quella di incrociare questi dati con quelli delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori, per verificare che questi non usufruiscano della relativa detrazione fiscale.
Equo compenso, anche il Cnel si mobilita
di Andrea Musti - Cnel Componente Consulta su Lavoro Autonomo e le Professioni