Adempimenti

In tribunale contro l’ordinanza

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di L.Cai.

Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 149/2015, istitutivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), che hanno anche modificato le procedure dei ricorsi amministrativi contro gli atti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale (si veda Il Sole 24Ore del 3, 10, 23 gennaio 2017), hanno fatto fare un grosso passo indietro.

Infatti ci si è mossi in direzione contraria a quanto previsto dal Dlgs 124/2004 che aveva deflazionato il contenzioso relativo alle ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative, prevedendo una soluzione più economica e rapida, mediante l’alternativa del ricorso amministrativo prima di procedere con l’opposizione davanti al tribunale. Ora, invece, con la soppressione di tale ricorso si ritorna alla situazione originaria, con conseguenti maggiori costi per i presunti trasgressori e certamente un maggior lavoro per i tribunali.

Pertanto, dal 1° gennaio, il ricorso amministrativo sopravvive solo per gli atti di accertamento degli ispettori del lavoro che hanno a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro (per esempio lavoro subordinato mascherato da partita Iva, da lavoro accessorio con voucher).

Per esplicito richiamo della circolare 4 del 29 dicembre scorso dell’Inl, le procedure da seguire sono quelle già individuate con la lettera circolare del ministero del Lavoro protocollo 1106 del 21 dicembre 2015. Il ricorso va perciò indirizzato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’atto impugnato, all’ufficio legale dell’Ispettorato interregionale del lavoro (Iil, che ha sede a Milano, Venezia, Roma, Napoli) nel cui ambito ha sede il Comitato per i rapporti di lavoro, cui spetta la decisione.

Tuttavia, il ricorso deve essere presentato tramite l’Ispettorato territoriale che ha emanato l’atto impugnato, il quale lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, sia all’Ispettorato interregionale, sia all’Ispettorato territoriale avente sede nel capoluogo di regione, diverso da quello su cui insistono gli Iil. Così, ad esempio, per un accertamento effettuato da un ispettore dell’Ispettorato territoriale di Novara, il ricorso, indirizzato all’Iil di Milano, sarà presentato presso l’Ispettorato di Novara e da questi inoltrato all’Iil di Milano e a quello di Torino (capoluogo di regione) che curerà la trattazione della prima fase istruttoria.

Tale fase è preordinata alla adozione della decisione che sarà basata esclusivamente sulla documentazione prodotta dal ricorrente e su quella in possesso dell’autorità che ha emanato l’atto. La pratica istruita sarà trasmessa in tempo utile all’Iil e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di 90 giorni per l’adozione della decisione da parte del Comitato.

Se l’atto impugnato proviene da un Ispettorato territoriale capoluogo di regione, il ricorso sarà istruito, anche per la prima fase, dall’Iil corrispondente per territorio.

Per i ricorsi contro gli accertamenti effettuati dagli Ispettorati territoriali ubicati nelle regioni sedi delle strutture interregionali, la loro trattazione sarà effettuata direttamente da queste ultime sedi.

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