Adempimenti

Terremoto nel Centro Italia, prorogata la sospensione di contributi e ritenute

di Paolo Rossi

Il Dl 55 del 29 maggio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2018, n. 123, con entrata in vigore lo stesso giorno, e reca "Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI".

Ritenute sospese - Nello specifico, la norma interviene sulle scadenze di versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Viene modificato il comma 11 dell'art. 48, del D.L. n. 189/2016, nei seguenti termini:
- i percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico, di pensioni e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, versano le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019 (in precedenza 31 maggio 2018), ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili (in precedenza 24) di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019 (in precedenza 31 maggio 2018);
- l'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso.

Contributi sospesi - Viene poi modificato il comma 13 dello stesso art. 48, sul quale l'Inps, con messaggio 30 maggio 2018, n. 2181, ha già fornito le relative istruzioni operative. La novella normativa ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione "fino ad un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019". Ne deriva che la decorrenza della ripresa degli adempimenti e dei versamenti della contribuzione sospesa mediante rateizzazione, precedentemente fissata al mese di maggio 2018, è stata prorogata alla data del 31 gennaio 2019. Per effetto della modifica normativa, l'Inps precisa che potranno essere interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate, in base alle indicazioni fornite con il messaggio 22 maggio 2018, n. 2078, per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi. È utile rammentare, tuttavia, che il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione rimane ex lege fissato al 31 maggio 2018, salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Canone RAI - Infine, tra le altre misure riviste dal D.L. n. 55/2018, si evidenzia la sospensione dal pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, avverrà, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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