Adempimenti

Fondo trasporto aereo, istruzioni Inps per il ricalcolo delle retribuzioni del periodo Covid-19

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di Giovanni Lombardi

L'Inps con il messaggio 8 luglio 2021, n. 2545, comunica le istruzioni operative per l'invio delle retribuzioni lorde di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, Decreto Interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269 che consentono il ricalcolo delle prestazioni integrative erogate dal Fondo per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 5, comma 2 del Decreto Interministeriale stabilisce che il Fondo di solidarietà provveda ad erogare una prestazione integrativa del reddito, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei dodici mesi antecedenti l'istanza di richiesta della prestazione, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario. Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che la predetta retribuzione lorda di riferimento sia rapportata al numero di ore (o giornate per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

Con il messaggio 30 marzo 2021 n. 1336, l'Inps in coerenza con la prassi (Circolari dell'Ente n. 132/2016 e 97/2017), acquisito apposito parere favorevole dal Ministero del Lavoro e considerato altresì che nell'anno 2020 il settore del trasporto aereo a causa degli eventi connessi all'emergenza epidemiologica ha registrato un drastico calo del volume di traffico con inesorabili ripercussioni sulle retribuzioni dei lavoratori, aveva già stabilito la neutralizzazione del periodo compreso tra gennaio 2020 e la fine dell'emergenza epidemiologica ai fini dell'individuazione della retribuzione. Pertanto con riferimento alle domande di richiesta delle prestazioni integrative al fondo il cui periodo ricada, anche parzialmente nel suddetto arco temporale, il periodo da computare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento deve riferirsi ai dodici mesi precedenti gennaio 2020.

Le istruzioni Inps stabilite dal messaggio n. 2545/2021, prevedono che tutte le aziende che siano state già autorizzate a prestazioni riferite al periodo ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell'emergenza, dovranno provvedere alla trasmissione delle retribuzioni degli stessi lavoratori dell'istanza originaria, in conformità al messaggio Inps n. 1336/2021, utilizzando il medesimo canale telematico utilizzato per l'invio della domanda. Schematicamente è possibile sintetizzare le istruzioni come segue:

-Le aziende dovranno chiedere apposita autorizzazione all'invio delle nuove retribuzioni comunicando all'Inps una dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante in riferimento alla veridicità dei dati dichiarati ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 all'indirizzo PEC filiale.metropolitana.romasudovesteur@postacert.inps.gov.it

-L'operatore della Filiale Metropolitana di Roma Eur ricevuta la dichiarazione via PEC, provvederà ad autorizzare l'azienda all'invio dei nuovi flussi retributivi;

-La trasmissione dei flussi potrà avvenire con i servizi online Inps "Servizi per aziende e consulenti" – opzione "Invio domande assegno emergenziale" selezionando la domanda rispetto alla quale si intende effettuare l'invio delle nuove retribuzioni, tra quelle in lavorazione presenti alla voce "Invio dati" del menu. In tale sede sarà possibile caricare ed inviare il file xml contenente l'elenco dei beneficiari e i dati retributivi aggiornati.

-Una volta verificata la coerenza dei dati l'Inps procederà al ricalcolo dell'importo della prestazione integrativa e qualora, rispetto alle mensilità complessivamente pagate al lavoratore, dovessero risultare eventuali somme a credito o a debito, queste saranno, rispettivamente erogate/recuperate sulle successive rate mensili residue spettanti. L'Inps specifica altresì che le suddette istruzioni dovranno essere utilizzate anche con riferimento alle domande non ancora autorizzate ricadenti nel campo di applicazione del messaggio dell'Ente n. 1336/2021. I dati trasmessi ad integrazione delle domande potranno essere rettificati esclusivamente nel caso in cui sussistano errori di compilazione del file xml segnalati in modo tempestivo all'Istituto.

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