Rapporti di lavoro

Il riaddebito analitico sconta al 100% i costi per il vitto e l’alloggio

di G.Gav.

Sostituendo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 54 Tuir, l’articolo 8 della nuova legge risolve – dal 2017 - il problema che si veniva a creare quando il professionista , nell’esecuzione dell’incarico, sosteneva spese che riaddebitava analiticamente al committente . Come osservato dal Cndcec nel documento di settembre 2015, «il trattamento fiscale dei rimborsi spese, come interpretato dall’Amministrazione finanziaria, risulta scarsamente coerente sotto il profilo sistematico e provoca ingiustificate disparità di trattamento tra i casi in cui le spese sono sostenute direttamente dall’esercente l’arte o professione e quelli in cui le stesse vengono, invece, anticipate dal committente». Se, infatti, in quest’ultimo caso, le prestazioni di vitto ed alloggio (nonché, dal 2017, le spese di viaggio e trasporto: articolo 7-quater, comma 5, Dl 193/2016) non costituiscono compensi per il professionista (né costi deducibili per il medesimo, ma per il committente), le spese sostenute in proprio e riaddebitate analiticamente erano totalmente imponibile ma limitatamente deducibili, incontrando i “paletti” previsti dal comma 5 dell’articolo 54 per le spese alberghiere e di ristorazione (Circolare n. 53/E/2008). L’illogicità di questo sistema era evidente: le limitazioni alla deducibilità di talune spese sostenute dai lavoratori autonomi sono state infatti introdotte per “forfetizzare” l’inerenza di spese che potrebbero essere sostenute per finalità personali e familiari, anziché professionali. Se, però, le stesse sono analiticamente “riaddebitate” al cliente, il contrasto d’interessi tra quest’ultimo e il professionista dovrebbe evitare abusi.

La nuova legge rimedia alla stortura, chiarendo che i limiti di deducibilità per alberghi e ristoranti non si applicano in caso di riaddebito analitico al cliente. Rivista anche la limitazione alle tipologie di spese che, laddove anticipate dal committente, non devono formare oggetto di fatturazione del professionista. Se, infatti, in precedenza, il legislatore elencava puntualmente quelle ammesse (vitto, alloggio e, dal 2017, viaggio e trasporto), lasciando intendere che restasse spazio per un diverso comportamento per altri costi, ora la norma afferma che tutte le spese relative all’incarico professionale sostenute dal committente non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo.

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