L’Ispettorato conferma le agevolazioni contributive per gli enti di promozione sportiva
Tutti gli enti di promozione sportiva e qualunque organismo , comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, fruiscono delle agevolazioni fiscali e contributive secondo l’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi.
Tale è il parere ribadito dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera protocollo 9678 del 6 novembre scorso, in risposta a una richiesta di chiarimenti dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro (Ancl).
Il quesito dei consulenti è scaturito da alcune perplessità, originate dai contenuti della precedente lettera circolare 1 del 1° dicembre 2016 in quanto, secondo l'Ancl, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, non sarebbero stati inclusi tra i soggetti rientranti nell'ambito della disciplina agevolativa dell’articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir.
Tale disposizione stabilisce che «non sono assoggettabili a contribuzione le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche».
La lettera dell'Inl, in aderenza a tale disposto normativo, chiarisce che già lo stesso ministero del Lavoro si era pronunciato con l'interpello 6 del 27 gennaio 2016, in risposta a un quesito del Coni e della stessa Ancl, con il quale aveva espressamente incluso gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni, fra gli organismi destinatari del regime agevolato sopra citato in quanto rientranti nella più ampia categoria riconducibile al richiamato articolo 67 del Tuir, come modificato dall'articolo 90, comma 3, della legge 289/2002.
Proprio al citato interpello si era poi ispirata la successiva richiamata lettera circolare 1/2016, con la quale, nell'individuare i soggetti ammessi al trattamento agevolato, si era provveduto a citare gli organismi che «nell'ambito del mondo sportivo perseguono certamente tali finalità il Coni, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva».
Con la stessa lettera si era poi provveduto a individuare i requisiti che, nello specifico, devono possedere le società e le associazioni sportive ammesse alla fruizione del regime agevolato, nonché della attività svolte dai prestatori di lavoro che possono considerarsi compatibili con tale regime.
Pertanto, non vi era nulla che potesse interpretarsi come una esclusione dal sistema agevolativo degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.