Agevolazioni

Premio non graduato al risultato raggiunto

di Michela Magnani e Antonello Orlando

Con la risposta all'interpello 130/2018 l'agenzia delle Entrate ribadisce che, perché possa essere applicata la tassazione del 10% sui premi di risultato, è indispensabile che, nel periodo congruo considerato, si sia verificato l'incremento di uno degli obiettivi concordati nell'accordo aziendale (si vedano in proposito le circolari 28/E/2016, 5/E/2018 e, la risoluzione 78/E/2018). Non rileva invece il fatto che tale incrementalità sia o meno prevista nella struttura del premio e delle eventuali quote che lo compongono.

Nella risposta 130 viene analizzato il caso di un accordo con validità triennale (2017-2019) che, relativamente al premio relativo al 2017, considerando i quattro parametri costituiti dall'efficienza aziendale, dallo scarto complessivo, dal fatturato azienda e dall'assenteismo individuale, riconosce l'erogazione di un premio non inferiore a 800 euro lordi al raggiungimento di obiettivi predeterminati per ognuno dei parametri prima indicati.

Mentre l'azienda interpellante riterrebbe che sussistano i presupposti per la detassazione in forza del raggiungimento degli obiettivi proposti nell'accordo, in quanto comunque l'entità del premio è variabile in funzione del livello del singolo obiettivo, secondo l'Agenzia il premio risulterà agevolabile fiscalmente solo se, al termine del periodo congruo di maturazione del premio, si sia verificato «un incremento di produttività, redditività» nel senso che «il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso».

Poiché l'esame della documentazione prodotta dall'azienda evidenzia solo la variabilità e graduabilità del premio (misurabile con apposite tabelle), ma non l'incrementalità dei risultati raggiunti, secondo le Entrate non sussistono i presupposti perché il premio erogato possa fruire del regime fiscale agevolato.

Tuttavia, riprendendo l'impostazione già fornita con la risoluzione 78/E, e nel presupposto che i singoli obiettivi considerati nell'accordo non siano tra loro alternativi – a tale proposito preme sottolineare che la “non alternatività” degli obiettivi, sulla base di quanto indicato nel paragrafo 4.2 della circolare 5/E/2018 dovrebbe essere espressamente indicata nell'accordo, l'Agenzia puntualizza un ulteriore elemento. Qualora infatti al termine del periodo congruo la misurazione di ogni singolo obiettivo risulti incrementale rispetto al valore consuntivato per quel medesimo obiettivo nel periodo immediatamente precedente, la singola parte di premio di risultato riferito a tale parametro potrà godere del regime fiscale agevolato.

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