Contenzioso

Dipendenti delle imprese sequestrate o confiscate, così il sostegno al reddito

di Mauro Marrucci

Varate significative misure di sostegno al reddito, sia in costanza che al termine del rapporto di lavoro, per i dipendenti da imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Ad occuparsene il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 72 (G.U. n. 142/2018) in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Ove non sia possibile il ricorso ai trattamenti genericamente previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, per il triennio 2018-2020, i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, sono destinatari di uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio, comprensivo del riconoscimento della contribuzione figurativa. La provvidenza potrà essere richiesta dall'amministratore giudiziario - il quale è tenuto a specificare i nominativi dei lavoratori che ne saranno destinatari - previa autorizzazione del giudice delegato.

Il trattamento compete anche per i lavoratori dipendenti verso i quali il datore non abbia adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale quando il rapporto di lavoro sia riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.

La corresponsione del sostegno reddituale cessa quando la richiesta non venga reiterata dall'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dall'ammortizzatore:
a)i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;
b)il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
c)i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

Per il medesimo triennio, ai lavoratori delle aziende richiamate, il cui rapporto di lavoro venga risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che non abbiano i requisiti per l'accesso alla NASpI, viene concessa un'indennità mensile per quattro mesi, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo massimo mensile della NASpI ordinariamente spettante.
Entrambe le provvidenze sono soggette ai limiti di spesa che saranno stabiliti in un apposito decreto interministeriale.

Data la specialità della situazione, il D.Lgs. n. 72/2018 precisa che, a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività, la verifica della regolarità contributiva potrà avvenire esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma stesso.

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