Niente sgravio contributivo se il nuovo assunto è già socio della cooperativa
Con ordinanza numero 20739 del 4 settembre la sezione lavoro della Corte di cassazione, in modo sintetico, ma molto efficace, precisa in che modo debbano essere valutati i requisiti per l'accesso agli sgravi contributivi (previsti dalla legge 448/1998) nel caso di nuovi rapporti di lavoro instaurati all'interno di cooperative.
La questione ha una certa rilevanza, anche al di là dell'immediato riferimento normativo all'articolo 3, comma 5, della legge 448 (oggetto della controversia), proprio perché consente di meglio individuare gli esatti limiti del concetto di incremento occupazionale, quale requisito che attraversa in modo implicito o espresso tutta la normativa, anche la più recente, in materia di incentivi all'assunzione e agevolazioni contributive conseguenti. E questo in un settore di riferimento, quello delle cooperative, a cui pacificamente è consentita l'applicazione di tali benefici previsti per le nuove assunzioni. In base e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 448/1998, per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 è riconosciuto uno sgravio contributivo a incremento delle unità effettivamente occupate per un determinato periodo di tempo. Secondo tale disposizione, il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.
La sentenza deve essere letta alla luce del caso di specie, ossia in relazione all'applicazione di incentivi nel caso di attivazione di un nuovo rapporto di lavoro con un vecchio socio. Tale situazione è infatti astrattamente ipotizzabile, in virtù della scissione tra il rapporto associativo e quello di lavoro all'interno delle strutture aziendali in forma di cooperativa. Secondo la Cassazione, è la chiara espressione normativa che consente di affermare, senza dubbio, che per potersi parlare di nuove assunzioni (ossia di incremento occupazionale) anche nelle cooperative per l'accesso a quello sgravio contributivo, occorre che il neo assunto sia anche un nuovo socio, altrimenti non avrebbe senso l'indicazione specifica di soci lavoratori quali soggetti con i quali si instaura un nuovo rapporto di lavoro. Al di là del dato letterale, sulla base del quale la sezione Lavoro interpreta facilmente la norma, è lecito chiedersi se tale opzione interpretativa possa applicarsi alle varie ipotesi in cui, ai fini dell'accesso agli sgravi, il destinatario del beneficio sia una cooperativa.
Con riferimento, ad esempio ai benefici legati alla cosiddetta Occupazione Giovani, il decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 394 del 2 dicembre 2016, all'articolo 3, comma 3, afferma esplicitamente che rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato (allo stesso modo si veda il decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 367 del 16 novembre 2016, sull'incentivo occupazione Sud, all'articolo 4, comma 6).
Anche con riferimento ai benefici per assunzione di lavoratori in mobilità, di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 223/1991, lo stesso ministero del Lavoro (interpello 1074/2005) ne aveva consentito la concessione per i soci di cooperativa (estesa anche al lavoro a termine, di cui al II comma, per effetto del principio della scindibilità tra rapporto associativo e rapporto di lavoro). Tali disposizioni operative devono essere lette alla luce delle regole generali che impongono un incremento occupazionale netto per le nuove assunzioni ai fini dell'accesso ai benefici, anche in deroga al regime de minimis (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento Ue 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come «l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro - anno»).
Sulla base di tale complesso normativo è dunque possibile ritenere che l'incentivo per le cooperative, nel caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro che riguardano soci, deve essere collegato ad un ingresso nella cooperativa del lavoratore in qualità di nuovo socio. Non è possibile, in altri termini, che si possano conseguire benefici contributivi in relazione all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro con soggetti che già rivestano la qualifica di soci, non essendo in tal caso apprezzabile un effettivo incremento occupazionale che nelle cooperative di produzione e lavoro, quando siano coinvolti soci-lavoratori, si ritiene debba passare attraverso un aumento della compagine sociale.
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