Contributi della piccola pesca equiparabili al lavoro dipendente
I contributi versati in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne possono essere equiparati all'attività di lavoro dipendente con calcolo pensionistico di un'unica quota. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 25866/2018, depositata ieri, rivedendo i precedenti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo i giudici, l'attività di pesca si considera prevalente quando la stessa impegni l'interessato per il maggior tempo nel corso dell'anno e se il reddito prodotto costituisce la fonte principale di sostentamento. La norma prevede altresì che per il calcolo della contribuzione la retribuzione convenzionale da prendere a riferimento è quella del lavoro dipendente, godendo del regime previdenziale del Fondo pensione lavoratori dipendenti.
Ne consegue che il Legislatore ha inteso attribuire a tale contribuzione lo stesso peso economico del lavoro dipendente, unificando a quest'ultimo il sistema contributivo degli addetti alla piccola pesca. Pertanto anche tale periodo di lavoro e contribuzione potrà essere “cumulato” in base alla legge 233/1990, ancorché tale norma preveda l'utilizzo dei soli contributi accreditati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretta-mezzadri e coloni) con quelli versati nel Fplf.