L'esperto rispondeContrattazione

Distacco lavoratori extra UE

di Rozza Alberto

La domanda

Due lavoratori provenienti da Società A di Singapore firmano un contratto di soggiorno per lavorare in Italia distaccati presso società italiana B dello stesso gruppo Posso far versare i contributi dalla società B oppure è necessario che li versi la rappresentanza italiana di A?

I cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia (si presume ai sensi dell’art. 27 c. 1, lett. a) del D.LGS. n. 286/98), durante il distacco mantengono il proprio rapporto di lavoro con la società estera (A), che dovrà garantire, ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016, lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato dalla società italiana (B), nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall’ordinamento italiano. Quest’ultimo adempimento varia a seconda che tra l’Italia e lo Stato di provenienza dei cittadini stranieri esista oppure no un accordo sulla sicurezza sociale. Nel caso del quesito, tra il nostro Paese e Singapore non esiste detto accordo, pertanto la società distaccante (A) dovrà applicare la normativa italiana in materia contributiva e assicurativa provvedendo all’apertura a favore del lavoratore delle posizioni INPS e INAIL e al versamento dei relativi contributi. Nulla toglie che tali adempimenti possano essere delegati alla società distaccataria (B), previo conferimento di apposito mandato ai sensi dell’art. 1703 c.c. da parte della società distaccante (B). E’ necessario che il mandato venga redatto da un professionista e allo stesso venga apposta l’Apostille da parte della Rappresentanza diplomatica italiana presente nello Stato straniero, dopo essere stato tradotto in italiano. A sua volta, la società italiana, prima di operare, dovrà accettare il citato mandato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©