Rapporti di lavoro

Alternanza scuola lavoro, ripartizione degli obblighi formativi tra scuola e impresa ospitante

di Mario Gallo

Altro nodo critico è la formazione obbligatoria degli studenti. L'art. 5, comma 1, 2 e 3, del Decreto n.195/2017, prevede che l'obbligo della formazione generale in materia di sicurezza prevista dall'art. 37, c.1, lett. a), del D.Lgs. n.81/2008, di almeno quattro ore secondo quanto stabilisce l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n.221/CSR, ricade sull'istituzione scolastica. Sulla struttura ospitante, invece, ricade l'obbligo della formazione specifica da erogare all'ingresso dello studente nella stessa struttura.

Nella convezione è possibile, comunque, stabilire “...il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti”; tale disposizione appare, invero, poco chiara in quanto non si comprende se il Ministero faccia riferimento agli oneri economici della formazione specifica o la possibilità che la formazione specifica possa essere erogata direttamente dalla scuola. Al comma 2 è stabilito che l'organizzazione dei corsi di formazione è di competenza dei dirigenti scolastici, però ad avviso di chi scrive ciò non può che essere riferito alla formazione generale, in quanto per quella specifica entra in gioco il documento di valutazione dei rischi delle singole strutture ospitanti le quali, per altro durante la permanenza dello studente assumono la posizione di datore di lavoro per la sicurezza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008.

Si tratta, insomma, di un nodo da sciogliere al più presto, ciò naturalmente non toglie che nella convenzione non possano essere previste forme di collaborazione per quanto riguarda l'intero percorso formativo. Al comma 3 per ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione, è, infatti, prevista la possibilità che gli uffici scolastici regionali stipulino appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nel citato Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211.

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