Nell’intermediazione di manodopera l’appaltante è sostituto d’imposta
di Salvatore Servidio
La Corte di cassazione ha stabilito con l' ordinanza 6 luglio 2018, numero 17805, che i prestatori di lavoro occupati in violazione del divieto di intermediazione di manodopera sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni. Con tutte le conseguenze su piano fiscale.
Il fatto
L’ordinanza della Corte di cassazione concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento per Iva-Irpef anno 2001 e Irap...
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