Pensione di invalidità civile anche senza permesso di lungo periodo
L'erogazione della pensione di invalidità civile a uno straniero non può essere subordinata al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. Lo ricorda la Corte di cassazione con l'ordinanza 23763/2018 relativa al contenzioso in atto tra una persona disabile e l'Inps.
La Corte d'appello di Genova, nel 2012, ha riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità civile, da parte della richiedente, solo dalla data in cui ha ottenuto il permesso di soggiorno di lungo periodo. Respinta, invece, la domanda per il periodo precedente perché secondo la corte di secondo grado, nonostante le sentenze della Corte costituzionale in materia (306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011), è illegittimo subordinare le prestazioni di natura assistenziale a un determinato reddito, mentre è consentito legare l'erogazione delle stesse alla presenza non episodica sul territorio italiano da parte del richiedente.
La Corte di cassazione non condivide la tesi della Corte d'appello in quanto la Corte costituzionale (sentenza 40/2013) ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 80, comma 19, della legge 388/2000 anche nella parte che «subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità». E ancora, ricordano i giudici, è in contrasto con il principio di non discriminazione stabilito a livello di Unione europea qualsiasi differenza tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti in uno Stato fondata «su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti».
L'ordinanza conclude, quindi, che «ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento» non è consentita, in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione, alcuna differenziazione tra italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno in Italia.
Impianti di videosorveglianza e utilizzo dei relativi dati a fini disciplinari
di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria
Pubblico impiego: doverosa la ripetizione della retribuzione indebita
di Armando Montemarano