Conducente distaccato senza copia della comunicazione di distacco: la sanzione è applicata dalla polizia stradale
In caso di controllo su strada che accerti la mancata detenzione da parte del conducente di copia della comunicazione preventiva di distacco, la sanzione prevista viene applicata dagli organi di polizia stradale e, pertanto, non è ammesso il pagamento in misura ridotta: lo riferisce la direttiva ministero dell’Interno del 10 luglio 2018.
Il decreto legge 50/2017 ha introdotto importanti modifiche al regime del distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, modifiche che determinano ricadute anche sulla azione di controllo cui sono preposti gli organi di polizia stradale. La direttiva del ministero dell'Interno si occupa di chiarire gli aspetti che possono coinvolgere in modo diretto tali organi.
A seguito dell'entrata in vigore, da 22 luglio 2016, del decreto legislativo 136/2016, di recepimento della direttiva europea 2014/67/Ue, l'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni.
Il decreto legge 50/2017 ha precisato i contenuti della comunicazione nel settore del trasporto su strada ed i relativi obblighi. Più in particolare la comunicazione, da effettuare in formato digitale sul portale del ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco, deve avere durata trimestrale e per tale periodo deve coprire tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano. Inoltre deve riportare, in lingua italiana, la paga oraria lorda (in euro) del conducente distaccato, nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute. Una sua copia deve trovarsi a bordo del veicolo per essere esibita agli organi di polizia stradale durante eventuali controlli ed un'altra copia deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante.
Nel settore del trasporto stradale, la comunicazione preventiva deve essere fornita anche in caso di somministrazione transnazionale di manodopera, e nell'ipotesi in cui l'impresa di autotrasporto stabilita in altro Stato Ue impieghi propri dipendenti per svolgere, con i mezzi nella propria disponibilità, operazioni di cabotaggio in Italia. Non è necessaria, invece, per le operazioni di semplice transito sul territorio italiano. In aggiunta la polizia stradale verifica la presenza a bordo del mezzo anche della seguente documentazione: il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 152/1997 nonché i prospetti di paga del conducente. Tutti i documenti indicati devono essere redatti o tradotti in lingua italiana.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del conducente in caso di mancanza o non conformità della documentazione (ma il proprietario è obbligato in solido), va da 1.000 a 10.000 euro. Il decreto legislativo 136/2016 nulla dice circa il procedimento di applicazione della sanzione. Tuttavia un parere del Consiglio di Stato ha confermato che l'accertamento e la contestazione della violazione di cui all'articolo 12, comma 1 bis, (mancanza o non conformità dei documenti in possesso del conducente) compete agli organi di polizia stradale. Ne segue che non è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale (se il veicolo è immatricolato in un altro Stato in mancanza del pagamento immediato si procede al fermo amministrativo).