Previdenza

Previdenza complementare: contributi aggiuntivi ai fondi territoriali

di Pietro Gremigni

Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, il versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento a cui il lavoratore stesso è iscritto, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio TFR alla previdenza complementare.
La Covip che ha emanato la circolare 7 marzo 2018, ha così circoscritto ai lavoratori già iscritti ad un fondo pensione territoriale la portata della legge di bilancio 2018 relativa alla contribuzione aggiuntiva.
Per la Commissione di vigilanza sui fondi pensione si tratta, cioè, di quei lavoratori che già versano al fondo pensione negoziale territoriale gli ordinari contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, anche senza TFR nei casi in cui ciò sia previsto, ovvero a tale fondo siano iscritti per effetto del conferimento tacito del solo TFR.
I Fondi territoriali dovranno modificare i propri regolamenti per accogliere le modifiche normative entro il 1° luglio 2018. In mancanza i contributi aggiuntivi dei lavoratori a tali fondi già iscritti affluiranno comunque agli stessi fondi territoriali di riferimento.

Contribuzione aggiuntiva - Deve intendersi quella contribuzione, di parte datoriale (e non già la contribuzione del lavoratore la cui destinazione è dallo stesso definita) che spettano, in virtù dell'applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, direttamente ai lavoratori dagli stessi interessati in aggiunta agli "ordinari" flussi contributivi, cioè il contributo datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR.

Lavoratori esclusi - Sono esclusi dalla nuova disciplina introdotta dall'ultima legge di bilancio quei lavoratori che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare e che, quindi, non versano a una forma pensionistica complementare alcuna forma di contribuzione ordinaria.
Nel caso in cui costoro maturassero il diritto ad un ulteriore contributo datoriale aggiuntivo nel senso sopra precisato, in forza ad esempio della contrattazione collettiva, tale contributo affluirà alla forma individuata dalla contrattazione collettiva, finché gli stessi non attivino un'eventuale adesione ad un fondo pensione territoriale già attualmente istituito e al quale abbiano diritto di aderire.
Tuttavia secondo la Covip, qualora i predetti lavoratori siano iscritti ad un Fondo di categoria, e aderissero ad un fondo territoriale, l'eventuale contribuzione aggiuntiva prevista da tale Fondo affluirebbe nella posizione del lavoratore unitamente ai contributi accreditati nel Fondo di categoria.

Lavoratori con iscritti a più fondi - I lavoratori iscritti a diversi fondi, negoziale e territoriale, invitati, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo, qualora non esprimano nessuna volontà, per individuare il fondo di destinazione si applicano i criteri di adesione tacita. Salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere nel fondo negoziale.

Fondo negoziale e contribuzione aggiuntiva – I lavoratori iscritti ad un fondo pensione negoziale per effetto del solo versamento di contributi "aggiuntivi" e ad una forma territoriale di previdenza complementare con sola contribuzione ordinaria, dovrà essere fatto il ricongiungimento con la posizione già in essere presso il fondo pensione negoziale territoriale (così unificando in un'unica forma la posizione prima suddivisa su più forme). Fintanto che il lavoratore rimarrà iscritto al fondo territoriale destinandovi i contributi ordinari, i flussi di contributi aggiuntivi continueranno ad affluire a tale forma.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©