Rapporti di lavoro

Istruzione premiata a livello fiscale e contributivo

di Barbara Massara

Il rimborso delle spese di istruzione per i familiari dei dipendenti non sconta Irpef e contribuzione, sia se corrisposto a titolo di liberalità che se erogato a fronte di un’obbligazione contrattuale, quale ad esempio un premio di risultato.

È questa la conseguenza della riscritta disciplina del premio detassabile (articolo 1, commi 181-189, della legge 208/2015), ma anche dell’interpretazione autentica della riformata lettera f dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) fornita dalla legge di bilancio 2017, secondo cui gli oneri di utilità sociale (con finalità ricreativa, di istruzione, sanitaria, assistenziale, di culto) sono “esenti” anche se previsti da contratti collettivi nazionali o di secondo livello (aziendali o territoriali) ovvero da regolamenti aziendali.

L’agenzia delle Entrate nella circolare 5/2018 ha chiarito che questa previsione si applica anche alle spese di istruzione individuate dalla lettera f bis del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir.

Premio convertibile

Questo non vuol dire comunque che qualsiasi erogazione monetaria possa essere trasformata in questo tipo di servizio o di rimborso, ma solo che, laddove l’azienda intenda corrispondere alla generalità o categorie (vere e non artificiosamente create) di dipendenti erogazioni economiche “integrative”, sempre primariamente legate a risultati aziendali, possa prevedere di riconoscerle sotto forma di servizi e/o di rimborso delle spese legate all’istruzione dei familiari secondo l’articolo 12 del Tuir.

Se il servizio o il rimborso è legato a un premio di risultato aziendale detassabile, il lavoratore può scegliere tra l’erogazione monetaria del premio medesimo e la conversione in servizi o rimborso di spese d’istruzione.

Premio non convertibile

Al di fuori, invece, dell’ambito di applicazione della detassazione (per mancanza di requisiti oggettivi - l’accordo; o soggettivi - il reddito massimo dei lavoratori), per beneficiare del regime di esenzione fiscale, il premio deve essere esclusivamente fruibile sotto forma di servizi di istruzione o rimborso delle relative spese, senza cioè possibilità di scelta.

Le condizioni

Il regime di esenzione fiscale è soggetto alle seguenti condizioni:

il servizio o il rimborso monetario deve essere offerto alla generalità o a categorie di dipendenti;

le spese devono essere sostenute in favore di uno o più familiari (coniuge, figli ed altri familiari individuati dall’articolo 433 del codice civile), per i quali non è richiesto l’ulteriore requisito di essere fiscalmente a carico;

in caso di rimborso delle spese, i relativi giustificativi delle ricevute devono essere conservati dal datore di lavoro.

Le voci rimborsabili

Nella circolare 28/2016 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che tra le spese rimborsabili sono compresi anche i centri estivi, le ludoteche, il trasporto scolastico, le mense, i libri scolastici (compresi i sostitutivi strumenti elettronici) fino a ricomprendervi il servizio di baby sitting.

Sono come sempre esenti anche le borse di studio erogate sotto forma di assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio.

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