Adempimenti

In Gazzetta Ufficiale i nuovi requisiti delle agenzie per il lavoro

di Michele Regina

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 117 del 22 maggio 2018 è stato pubblicato il decreto del ministro del Lavoro 10 aprile 2018 che modifica i requisiti per le Apl (agenzie per il lavoro) disciplinati dal Dlgs 276/2003 per la parte non innovata dal testo unico dei contratti (Dlgs 81/2015 ). Tale decreto abroga quello dello stesso ministero del 5 maggio 2004.

Si dovranno osservare norme più severe in particolare per la Apl di ridotte dimensioni. Infatti, dopo l'intesa Stato-Regioni del 21 dicembre scorso sono state introdotte nella normativa di riferimento importanti variazioni sia per le agenzie di somministrazione, sia per quelle di intermediazione.

In particolare, per lo svolgimento delle attività di somministrazione e intermediazione è richiesta la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni sul territorio nazionale.

Le Apl dovranno comunicare ad Anpal, l'autorità che controlla, tra le altre, le attività degli operatori del settore, l'organigramma aziendale delle unità locali con le funzioni, allegando i curricula degli addetti e le variazioni medio tempore intervenute. Le Apl già autorizzate sono obbligate ad adeguarsi entro un anno dalla pubblicazione del decreto.

Le Apl di somministrazione di lavoro e quelle di intermediazione devono avere in forza almeno quattro dipendenti nella sede principale e due per ogni unità organizzativa. Per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.
Le Apl di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale sono tenute a impiegare almeno due unità nella sede principale e unità per ogni sede periferica, per ciascuna delle quali va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.

Per personale qualificato da adibire in agenzia si intende quello dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego, della formazione professionale, dell'orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Le Apl devono avere altresì locali distinti e autonomi rispetto ad altri soggetti, e attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività e conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

I locali devono avere i seguenti requisiti:
• conformità alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
• conformità alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
• conformità alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per i disabili;
• dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
• presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
• indicazione visibile all'esterno dei locali dell'orario di apertura al pubblico;
• indicazione visibile all'interno dei locali delle informazioni inerenti gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili, e il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa.

I locali adibiti come sportello nell'organizzazione della Apl di somministrazione e intermediazione devono possedere anche i seguenti requisiti:
a) garanzia di una fascia di venti ore settimanali minime di apertura al pubblico;
b) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa.

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