Rapporti di lavoro

Padre lavoratore, non previsto il congedo facoltativo per le nascite del 2017

di Michele Regina

Il padre lavoratore dipendente, oltre al congedo obbligatorio, in via sperimentale per gli anni 2013-2016 ha avuto la facoltà di astenersi per un periodo di 2 giorni, anche continuativi in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

In particolare, la fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, da parte del padre, era condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Al padre lavoratore dipendente per i giorni di congedo facoltativo spetta un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione.

L'Inps, con il messaggio 1581 del 10 aprile 2017, ha chiarito il precedente messaggio 828 del 24 febbraio 2017 in tema di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente ove testualmente indicava che «il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l'anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell'Istituto».

Con il nuovo messaggio l'Istituto precisa che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell'anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell'anno 2016.

Quindi l'indicazione contenuta nel messaggio 828/2017 sull'impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell'anno 2017 e della relativa indennità si riferisce ai soli eventi avvenuti nell'anno 2017.

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