Per gli autonomi tutele da migliorare
Se nel complesso la ratio dell’intervento attuato dal legislatore con la legge 81/2017 è apprezzabile, giacché per la prima volta la materia del lavoro autonomo viene affrontata non solo in un’ottica antifraudolenta ma anche sotto il profilo delle tutele, la norma presenta alcuni profili critici che dovranno essere attentamente considerati.
Anzitutto non convince l’approccio generalista al lavoro autonomo, che costituisce un universo assai composito, comprensivo sia di forme contrattualmente “deboli”, perché coordinate all’esercizio dell’impresa (le co.co.co, per esempio), sia rapporti di lavoro autonomo altamente specialistici e diversificati, specie per quanto attiene al rapporto con la clientela, con conseguente diversa distribuzione dei rischi e differenti bisogni di protezione contrattuale/sociale. Il nostro legislatore sembra trascurare del tutto l’esigenza di modulazione delle tutele, laddove, invece, una specifica attenzione dovrebbe essere riservata alle co.co.co individuate dall’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile, o alle partite Iva economicamente dipendenti. Inoltre, l’esclusione dei piccoli imprenditori e dei commercianti suscita perplessità, in quanto la micro impresa costituisce lavoro personale, onde anche il piccolo imprenditore si caratterizza sempre più come “lavoratore”, portatore di interessi meritevoli di tutela, e ciò rende necessario guardare a queste figure anche da un punto di vista delle tutele contrattuali e welfaristiche.
La prima garanzia concerne il lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali con riferimento ai ritardi di pagamento dei compensi, attuata estendendo il campo di applicazione del Dlgs 231/2002. In realtà il Dlgs 231 già si applicava a ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione. Il Dlgs 161/2014 ha inoltre previsto che le prassi inique relative a termini di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento dei costi di recupero, danno diritto al risarcimento del danno.
In materia di compenso non ha trovato conferma quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, lettera g, della legge delega 183/2014, relativamente all’estensione del salario minimo legale alle collaborazioni autonome; il relativo principio avrebbe potuto formare oggetto della legge in esame, trovando giustificazione anche sul piano dei valori costituzionali in ragione della particolare situazione di dipendenza economica del co.co.co.
Controversa è l’utilità della norma sui diritti di utilizzazione economica di un’invenzione, che spettano al lavoratore autonomo se l’attività inventiva non è espressamente prevista come oggetto del contratto di lavoro, in quanto il Dlgs 30/2005 già stabiliva il principio che il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa, mentre il diritto d’autore, regolato dalla legge 633/1941, stabilisce il principio generale che l’autore ha il diritto sull’opera.
Al lavoro autonomo viene poi riconosciuta una maggiore tutela nell’ambito della maternità con l’inciso per cui l’indennità viene erogata dall’Inps indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. La malattia e la gravidanza non estinguono un rapporto di lavoro se si presta l’attività in via continuativa per il committente, ma la prestazione rimane sospesa senza diritto al corrispettivo per un massimo di 150 giorni per anno solare, con sospensione biennale dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia grave o infortunio che impediscano lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
Diverse previsioni contenute nella legge 81/2017 meriterebbero un deciso potenziamento selettivo, specie con riferimento alle collaborazioni: penso in particolare all’indennità di disoccupazione, che per i co.co.co non si traduce nell’accesso alla Naspi né all’ulteriore sussidio dell’Asdi, ma solo alla assai più modesta Dis-coll, la cui fruizione è peraltro subordinata a un criterio di condizionalità che, anche a causa della breve durata, non offre concrete chances di tradursi in un effettivo rafforzamento professionale o addestramento per altra occupazione.
Si tratta comunque di un primo passo di un disegno riformatore che dovrà essere migliorato al fine di assicurare alle diverse figure del lavoro autonomo una più efficace rete di sicurezza, sottraendole alla presunzione, ormai del tutto irrealistica, di una loro “autonomia” nella predisposizione di un assetto contrattuale equilibrato e nella fruizione di un apparato di protezioni sul mercato.
Roma, palcoscenico ideale per riflettere su lavoro e costituzione
di Filippo Maria Giorgi