Se l’amministratore di Srl è anche dipendente
La qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima a patto, tra le altre condizioni richieste, che sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita (v. ad es. Cass. 19 maggio 2008, n. 12630). Non è ovviamente configurabile un rapporto di lavoro subordinato qualora non sia provato il vincolo della subordinazione e, cioè l'assoggettamento della persona, sia pure membro del consiglio di amministrazione della società, al potere direttivo di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. 28 giugno 2004, n. 11978; 13 giugno 1996 n. 5418; 6 marzo 1987 n.2386; 5 dicembre 1986, n. 7228; 11 ottobre 1984 n.5097). Tuttavia, anche se astrattamente è configurabile un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra l'amministratore ed una società di capitali , è tuttavia necessario che la costituzione e la gestione del medesimo rapporto siano ricollegabili a una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la sua natura dirigenziale. Pertanto non risulta configurabile un rapporto di lavoro subordinato quando l'amministratore della società sia unico e svolga da solo tutti i poteri di gestione, controllo, comando e disciplina (giurisprudenza costante: oltre alla Cass. citata dal gentile lettore, v. Cass. 18414/2013, Cass. 22 dicembre 1983, n. 7562; Cass. 14 maggio 1991, n. 5358; Cass. 7 marzo 1996 n.1793 ec.). Quindi la ipotesi di un rapporto di lavoro subordinato tra l’amministratore e la società è esclusa quando il lavoratore rivesta una carica amministrativa incompatibile con la posizione di subordinazione (ad es. amministratore unico di SRL, come nella fattispecie indicata nel quesito), ovvero abbia rilevanti poteri di controllo su di essa (ad es. sia socio di maggioranza), mentre è astrattamente configurabile la ipotesi di cumulo della carica di amministratore (non unico) e di rapporto di lavoro subordinato alle condizioni sopra (brevemente) delineate.