Adempimenti

Arriva la proroga della rottamazione cartelle fiscali

di Salvatore Servidio

Si premette che l'art. 6 (rubricato "Definizione agevolata") del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha disciplinato la definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 al fine di estinguere il proprio debito, in questo caso con l'Amministrazione finanziaria (v. Circolare Agenzia Entrate 8 marzo 2017, n. 2/E).

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2017, è stato approvato, salvo intese, il decreto legge Collegato alla Manovra di bilancio 2018, che introduce disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Tra queste, la rottamazione bis delle cartelle esattoriali di cui al citato art. 6 del D.L. n. 193/2016.

La nuova definizione agevolata delle cartelle prevede la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della precedente rottamazione, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all'Agente della riscossione (ora Agenzia Entrate-Riscossione).

In particolare, per i ruoli, l'articolazione della definizione si dirama in tre direzioni:

1. riapertura della prima rottamazione;

2. ripescaggio degli esclusi;

3. estensione della rottamazione.

Riapertura della prima rottamazione - Innanzitutto si prevede la riammissione dei contribuenti che sono decaduti dalla precedente rottamazione per non aver versato le rate di luglio e settembre 2017. Con la rottamazione bis, questi soggetti potranno accedere nuovamente al beneficio della rottamazione versando il dovuto, senza ulteriore addebito, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2017.

Ripescaggio degli esclusi - È prevista la facoltà, in relazione ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla precedente definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, di richiedere nuovamente di aderire alla rottamazione. In tal caso, è prevista la presentazione di una istanza di adesione entro il 31 dicembre 2017. Ricevuta l'istanza, l'Agenzia Entrate-Riscossione comunicherà:

- entro il 31 marzo 2018, le somme pendenti scadute al 31 dicembre 2016, che vanno versate entro il 31 maggio 2018,;

- entro il 31 luglio 2018 le somme dovute per la rottamazione dei carichi affidati a fine 2016, che vanno versate in un numero massimo di tre rate di pari importo, scadenti rispettivamente nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.

Estensione della rottamazione - È infine previsto nel Collegato fiscale appena approvato che è ammessa anche la definizione dei carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In tal caso, il contribuente dovrà presentare istanza di adesione entro il 15 maggio 2018, utilizzando l'apposito modello successivamente approvato.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Agenzia Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente, entro il 30 giugno 2018, l'importo dovuto per la definizione. Il pagamento delle somme può essere effettuato in un'unica rata, oppure in un massimo di cinque rate di uguale importo, da versare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

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