Adempimenti

Consulenti del lavoro: causali contributo per la quote dei Cpo di Rimini, Lucca e Pistoia

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di Massimo Braghin

Sono state istituite le nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti ai Consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Rimini, Lucca e Pistoia.

È quanto emerge dalla risoluzione dell'agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2017, numero 157/E, diramata a seguito della convenzione del 17 febbraio 2011 con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con la quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti al suddetto Ordine.

Le nuove causali denominate:
•"RN00" denominata "Consulenti del lavoro – Consiglio Provinciale di RIMINI";
•"LU00" denominata "Consulenti del Lavoro – Consiglio provinciale di LUCCA";
•"PT00" denominata "Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di PISTOIA";
saranno utilizzabili dai consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi ordini provinciali per effettuare il versamento dei contributi associativi obbligatori a partire dal 1° gennaio 2018.

Si ricorda che l'obbligo di versamento della quota di iscrizione all'Ordine dei consulenti del lavoro è prevista dalla legge 12/1979 ed è comprensiva di una quota destinata al Consiglio nazionale dell'Ordine che per l'anno 2017 è pari a 190,00 euro e una quota a favore del Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di appartenenza.

Il versamento dovrà avvenire tramite modello F24 compilando le causali nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" (secondo riquadro), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".
Andrà inserito il codice "0005" nel campo "codice ente" e la sigla della provincia di iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro nel campo "codice sede", mentre nel campo "codice posizione" andrà indicato il codice di iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro, nel formato "NNNNN". Il "periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa" indica il periodo di competenza del contributo versato nel formato "MMAAAA".

Va evidenziato che la mancanza del versamento entro i termini deliberati da ciascuno dei Consigli provinciali dell'Ordine, autorizza gli stessi al recupero coattivo della quota, con segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale in tema di azione disciplinare per morosità come previsto dall' articolo 29 lettera d) della legge 11/1/79 numero 12 il quale prevede per il Consulente moroso la sospensione dall'esercizio della professione con abolizione immediata di pin e password per le trasmissioni telematiche e blocco immediato della firma digitale, nonché l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dei ritardatari e/o morosi alla luce del nuovo regolamento emanato dal Cno con delibera del 25/09/2014 n° 314.

Sotto il profilo della sanzione pecuniaria, è prevista una maggiorazione del 5% calcolato sull'importo della quota se il ritardo è contenuto nei primi dodici mesi dalla scadenza, passando al 10% se il pagamento dovesse avvenire successivamente così come previsto dall'articolo 15 del citato regolamento.

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