Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per gli impiegati e gli operai dei teatri stabili

di Luca Vichi

Il 19 aprile 2018 la Fondazione dello spettacolo dal vivo, la Fondazione per l'arte teatrale platea e la Slc - Cgil, la Fistel - Cisl e la Uilcom - Uil hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl per gli impiegati e gli operai dipendenti dei teatri stabili pubblici e degli esercizi teatrali. Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2018 e scade il 31 marzo 2021.
Di seguito le novità di maggior rilievo.

Diritto di precedenza all'assunzione
Il teatro, nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato darà la precedenza, come previsto dal Dlgs 81/2015, agli assunti stagionalmente nel quinquennio precedente per un minimo di 3 stagioni.

Mutamento temporaneo delle mansioni
In base alle esigenze aziendali, il lavoratore può venire momentaneamente adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto. Inoltre, al lavoratore che compie mansioni di livello superiore deve essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore.

Contratto a tempo determinato e di somministrazione
L'articolo 8 viene adeguato a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge del Dlgs 81/2015. Ciò in particolare per la stipula di un ulteriore contratto a termine della durata di 12 mesi successivi al limite massimo dei 36.
Il limite dei 36 mesi non si applica:
• alle assunzioni stagionali teatrali, cioè comprese tra settembre e luglio;
• per l'assunzione di personale in sostituzione;
• nella fase di avvio di nuove attività per un periodo non superiore a 24 mesi.
È consentita l'assunzione di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato in numero pari al 20 per cento dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Contratto a tempo parziale
Anche il contratto part-time viene adeguato alle vigenti disposizioni di legge previste dal Dlgs 81/2015. Viene previsto che le giornate di lavoro aggiuntive a quelle previste da contratto individuale vengano compensate con la maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto.

Fondo di assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° aprile 2018, tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato della durata non inferiore a 3 mesi devono essere iscritti al Fondo Salute Sempre, con un contributo annuo di 120,00 euro a dipendente interamente a carico azienda.

Attività fuori sede
A decorrere dal 1° aprile 2018, al lavoratore che viene temporaneamente inviato fuori sede spetta:
• un'indennità di trasferta in cifra fissa di 107,00 euro (57,00 euro pernottamento, 25,00 euro per un pasto, 25,00 euro per un altro pasto);
• pernottamento in albergo con prima colazione e un'indennità di trasferta in cifra fissa di 50,00 euro (25,00 euro per un pasto, 25,00 euro per un altro pasto);
• un'indennità in cifra fissa per eventuali prestazioni notturne della durata di 7 ore di 50,00 euro (25,00 euro per un pasto, 25,00 euro per un altro pasto).

Aumenti contrattuali
Il rinnovo prevede un aumento complessivo del minimo tabellare, di 195,00 euro per il livello 3, da corrispondere in tre tranches:
• 60,00 euro a decorrere dal 1° aprile 2018;
• 125,00 euro a decorrere dal 1° aprile 2019;
• 70,00 euro a decorrere dal 1° aprile 2020.

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