Contrattazione

Beni culturali, rinnovato il Ccnl per le fabbricerie

di Luca Vichi

In data 14 giugno 2017 tra la delegazione dell'Afi, Fp-Cgil, Cisl Fps e Uilfpl è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle fabbricerie che si occupano di gestire sul territorio le Cattedrali, i monumenti e musei annessi, aderenti all'Afi. Il contratto, che ha durata triennale sia per la parte economica, sia per la parte normativa, decorre dal 1° gennaio 2015 e ha valenza fino al 31 dicembre 2017.
Di seguito si propongono le novità di maggior rilievo.

Lavoro part-time e a termine
Le parti stabiliscono che, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 30% del personale in forza a tempo pieno ed indeterminato, adeguandolo così alle vigenti disposizioni di legge di cui al dlgs n. 81/2015.
Anche il rapporto di lavoro a termine viene adeguato a tale norma prevedendo come possano essere assunti con questa tipologia contrattuale un numero massimo di lavoratori pari al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato, ad esclusione delle assunzioni di carattere stagionale.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario settimanale previsto per i dipendenti di fabbricerie è di 36 ore; le ore eccedenti tale limite devono essere quindi retribuite come lavoro supplementare.
Sono inoltre previste maggiorazioni nei casi di lavoro ordinario festivo e notturno. In particolare per il lavoro ordinario festivo o notturno è dovuta una maggiorazione della retribuzione del 20%, mentre per il lavoro ordinario festivo e notturno è dovuta una maggiorazione della retribuzione del 30 per cento.

Cessione delle ferie e dei permessi e congedi
In base a quanto previsto dall'articolo 24 del dlgs n. 151/2015, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i permessi retribuiti e le ferie da loro maturati ai colleghi al fine di consentire loro di assistere i figli minori che necessitano di cure costanti per gravi motivi di salute.
Viene inoltre precisato come il lavoratore padre abbia diritto a fruire, entro i primi 5 mesi della nascita del figlio di:
• 2 giorni di congedo obbligatorio per l'anno 2017;
• 4 giorni per l'anno 2018.

Premi di risultato
A decorrere dall'anno 2017 la quota minima di risorse destinata alla contrattazione di secondo livello viene elevata ad euro 20,00 mensili (prima era di euro 15,00 mensili). Rimane invece confermato l'incremento dello 0,3% della massa salariale riferita al 2012 destinato alla contrattazione di ente.

Copertura economica per vacanza contrattuale e aumenti retributivi
Le parti stabiliscono di erogare euro 15,00 per i primi 6 mesi ed ulteriori euro 20,00 per il periodo successivo a titolo di copertura economica del periodo di vacanza contrattuale.
Vengono inoltre stabiliti gli aumenti da corrispondersi in 3 tranches:
• a decorrere dal 1° gennaio 2015;
• a decorrere dal 1° gennaio 2016;
• a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©