L'esperto rispondeContrattazione

Contratto a termine successivo a somministrazione

di Nobis Gianfranco

La domanda

Considerata la sostanziale equiparazione attuata dal Dlgs 81/2015 tra contratto di somministrazione e contratto a tempo determinato, fatte salve le specifiche eccezioni individuate dalla stessa normativa, si chiede se in caso di successione tra contratto di somministrazione a termine e contratto a tempo determinato diretto sia da rispettarsi l'intervallo temporale di cui all'articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015 (10 o 20 giorni).

La disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, non in somministrazione, richiede generalmente il rispetto del periodo cuscinetto ( intervallo tra un contratto e l'altro) a norma dell'articolo 21 del D.lgs. 81/2015, pari a 10 giorni oppure venti giorni in caso di contratto di durata superiore ai sei mesi. Inoltre, per espressa previsione dell'articolo 17 del D.L. 41/2021 ( c.d. Sostegni) in deroga alle disposizioni ordinarie, fino al 31/12/2021 sarà possibile di prorogare o rinnovare un rapporto a termine per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, in difetto del periodo cuscinetto, anche in assenza delle causali previste dall'articolo 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015 ( si veda risposta a interpello n.2/2021 del 03 marzo 2021 del Ministero del Lavoro). Ciò posto occorre considerare che l'assunzione di un lavoratore a tempo determinato al termine di un periodo di somministrazione, anche nel caso in cui il datore di lavoro che assuma coincida con l'utilizzatore del periodo di somministrazione intercorso, non richiederebbe generalmente il rispetto del periodo cuscinetto. Si potrebbe tuttavia giungere a conclusioni diverse nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro a termine seguente la somministrazione si caratterizzasse da un contenuto del tutto identico rispetto al precedente nelle mansioni svolte, nel livello e alla categoria legale applicata ed in aggiunta, sia già intervenuta l'opzione di rinnovo in deroga allo “stop and go” previsto dal Decreto Sostegni, perché compresa nel periodo 23/03/2021 ( entrata in vigore regime derogatorio) e l'inizio del nuovo rapporto di lavoro a termine. Solo in tale ultimo caso, infatti, caso si potrebbe preconfigurate una continuità nei due rapporti di lavoro, che richiederebbe eventualmente il rispetto dell'intervallo tra contratti. Occorre in ultimo considerare che ai fini del computo di durata massima del contratto a termine si computano anche i periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, nell'ambito di rapporti di somministrazione svolti tra i medesimi soggetti. In ragione di quanto indicato occorre quindi considerare il contenuto del nuovo rapporto di lavoro a termine, il quale, differendo per mansione, livello e categoria, non necessiterà del rispetto dell'intervallo temporale tra contratti a termine, tuttavia se ne consiglia comunque il rispetto ai soli fini prudenziali.

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