Adempimenti

Cigo, precisazioni Inps su termini delle domande e istruttorie di proroga

di Mauro Marrucci

Con il messaggio del 18 ottobre 2017, n. 4067, l'Inps fornisce alcune precisazioni su termini di presentazione delle domande di Cigo e valutazione delle istanze di proroga.

L’Istituto ricorda che dal 24 settembre 2015 la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La tardività della dell’istanza comporta che il trattamento non possa aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Nel computo del termine dei 15 giorni si esclude il giorno iniziale e, ove il giorno di scadenza sia festivo, la stessa è prorogata alla prima giornata seguente non festiva.

A decorrere dall’8 ottobre 2016 da tale regola sono escluse le domande di Cigo per gli eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento medesimo.

L’Inps spiega tuttavia che, spesso, nelle domande per eventi oggettivamente non evitabili risulta omessa l’indicazione del giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa quando l’accadimento che l’ha determinata si verifica nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo. L’Istituto richiama quindi l’attenzione degli operatori sulla necessità di valorizzare il campo “data inizio effettivo” sul modulo di domanda per la corretta individuazione del giorno in cui abbia avuto inizio la sospensione al fine di stabilire correttamente il termine di scadenza. In assenza di tale indicazione, sarà considerato come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda. Qualora l’azienda ometta la compilazione del campo “data inizio effettivo” le sedi potranno farne richiesta ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Dm n. 95442.

Il messaggio precisa inoltre che l’eventuale domanda unica, ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi - in quanto collocati in una settimana a cavallo tra due mesi contigui - deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo a pena del rigetto per “fuori termine”. In ogni caso sarà possibile la presentazione di domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

L’Istituto interviene anche in materia di proroga della richiesta di Cigo, evidenziando che emergono prassi difformi nelle istruttorie delle sedi territoriali, le quali talvolta rigettano l’istanza in quanto la data di ripresa dell’attività lavorativa indicata nella domanda originaria risulta coincidente con l’inizio della medesima proroga. L’Inps, richiamando il messaggio 27 marzo 2009, n. 6990, ribadisce quindi che il concetto di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto. In tali casi, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa non viene meno ma dovrà essere vagliato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata nell’ultima domanda di proroga.

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