Previdenza

Danno biologico, importi rivalutati dal 1° luglio 2022

Ne dà notizia l'INAIL nella circolare 35 del 15 settembre 2022

di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° luglio 2022 la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico è pari all'1,9%, misura corrispondente alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2020 e il 2021. Ne dà notizia l'INAIL nella circolare n. 35 del 15 settembre 2022.
Il meccanismo della rivalutazione decorrente dal 1° luglio di ciascun anno è stato introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016 e riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dalla stessa data.
Il danno biologico consiste in una lesione della integrità psicofisica della persona, a fronte della quale l'INAIL può riconoscere un indennizzo consistente in una rendita ovvero in un capitale. La rendita consiste in una prestazione economica, esente da imposte, riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali per i quali sia stato accertato un grado di menomazione compreso tra il 16% ed il 100%. Può essere sempre soggetta a revisioni entro 10 anni per la rendita da infortunio e 15 anni per la rendita da malattia professionale. Il calcolo si ottiene sommando alla quota base una ulteriore quota erogata in relazione al grado della menomazione, alla retribuzione, alla categoria di attività lavorativa dell'assicurato ed alla sua ricollocabilità (quota danno biologico). I ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio saranno incrementati per la sola quota riferita al danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni e saranno corrisposti con il rateo di rendita del prossimo mese di novembre.
L'indennizzo sotto forma di capitale, anch'esso esente da imposizione, consiste in una erogazione una tantum variabile secondo l'età dell'infortunato, al genere ed ai gradi della menomazione (compresi tra il 6% ed il 15%). Gli incrementi a titolo di rivalutazione saranno applicati sugli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio, dal momento che il valore capitale fa riferimento alla tabella del danno biologico corrispondente alla data dell'evento lesivo.
In entrambi i casi il pagamento delle rivalutazioni, unitamente alla comunicazione del provvedimento di liquidazione, è effettuato d'ufficio (pertanto non si richiedono domande da parte degli interessati).

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