In caso di violazioni delle norme attinenti il regime delle
prestazioni occasionali
introdotto dal Dl 50/17, poi convertito con la legge 96/17, il parametro di quantificazione dell’
importo sanzionatorio
è rappresentato solo dal numero delle giornate in cui quest’ultimo ha fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata.
Lo chiarisce la nota 7427 emanata ieri dall’
Ispettorato nazionale del lavoro
(Inl), con cui quest’ultimo ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina sanzionatoria in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis, comma 20, del Dl 50. La nota fa seguito alla circolare Inl 5/17, che aveva fornito i primi chiarimenti in materia di sanzioni, ricordando che secondo l’articolo 54 bis si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui la violazione risulta accertata, espressione che aveva fatto scaturire il dubbio poi chiarito dalla nota di ieri.
La nota n. 7427/17 dell'Inl